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Pubblicato: 06 Novembre 2025

Registrazione, aggiornamento, chiusura, sospensione attività. A cura della Sanità Animale Asl3

A chi è destinato il servizio?
A tutti coloro che intendono allevare i seguenti animali: bovini-bufalini, caprini-ovini, suini, equini, camelidi, cervidi e renne, pollame, lagomorfi, api, pesci, chiocciole, insetti.

Chi deve presentare la domanda di registrazione dell’allevamento?
La domanda di registrazione viene presentata dall’operatore zootecnico che non necessariamente coincide con il proprietario degli animali, e deve essere presentata prima di introdurre animali nel allevamento

Cosa si intende per operatore zootecnico?
Il Decreto Legislativo 134/2022 definisce "l’operatore zootecnico" qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, e la cui attività sia legata all'allevamento o alla detenzione di animali.

Quali tipologie di allevamento esistono?
Esistono due tipologie di allevamento: ordinario e familiare. 
Per allevamento ordinario si intende l’attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento. In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico.
Per allevamento familiare si intende l’attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione, autorizzati dall'Autorità competente. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti. Nel dettaglio:

  • bovini della sola specie Bos taurus, con un massimo di 3 capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
  • equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
  • ovini e caprini, con un massimo di 9 capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie;
  • suini, con un massimo di 4 capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri;
  • pollame (avicoli), con un massimo di 50 capi, a esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 capi;
  • conigli (lagomorfi), con un numero massimo di 20 fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
  • api, con un numero massimo di 10 alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.

Le due tipologie di allevamento possono coesistere nello stesso sito?
Non possono coesistere

Come procedere alla registrazione del proprio allevamento?
L’operatore, deve richiedere la registrazione tramite il SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del Comune dove dovrà insistere lo stabilimento, utilizzando il portale "Impresa in un giorno" (https://www.impresainungiorno.gov.it/). Il SUAP trasmetterà la SCIA all'ufficio veterinario dell'ASL per i dovuti controlli e per l'attribuzione del codice aziendale di allevamento.  La Asl, prima della registrazione, verifica la congruenza di quanto presente nella documentazione con la tipologia di attività che l’operatore intende effettuare. Esegue un sopralluogo nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora lo ritenga necessario. Afferiscono ai Suap anche gli allevamenti familiari a eccezione degli allevamenti familiari di pollame, lagomorfi (conigli) e api.
L’operatore può agire direttamente o tramite delegato.

Chi è il delegato?
Il delegato è qualsiasi persona fisica o giuridica formalmente delegata dall’operatore per gli adempimenti di legge. Le Associazioni di Categoria possono essere delegate dall’operatore.

L’operatore può rivolgersi direttamente alla ASL per registrare il proprio allevamento?
Esclusivamente per gli allevamenti familiari di pollame, lagomorfi (conigli) e api, gli operatori devono rivolgersi direttamente alla Asl S.C. Sanità animale. Gli apiari possono anche essere registrati direttamente dall’operatore o da un suo delegato, una volta che questi sia stato accreditato all’accesso alla banca dati nazionale (Sistema Vetinfo) e comunque per apiari posti su territori di diversi Comuni, il Suap di riferimento è quello di residenza dell’apicoltore.

Come vengono registrati gli allevamenti?
Ogni stabilimento registrato è identificato dal codice aziendale, un codice alfanumerico riportante la sigla It, il codice Istat del comune, la sigla della provincia e il numero progressivo, attribuito in base al territorio comunale in cui ha sede lo stabilimento stesso. 

Quale documentazione occorre?
Ogni operatore dovrà presentare per gli allevamenti familiari:

  • Attestazione di versamento di € 20,00 tramite sistema PagoPA (contattare la Segreteria per l’emissione dell’avviso)
  • Modulo richiesta di attribuzione del codice di registrazione di allevamento familiare per pollame, lagomorfi e api (inviare esclusivamente al servizio veterinario Asl e allegare documentazione richiesta nel modulo)

Ogni operatore dovrà presentare per gli allevamenti ordinari tramite SUAP:

  • Richiesta di registrazione aggiornamento chiusura sospensione attività in banca dati anagrafe nazionale
  • Allegati alla/alle specie che si intende detenere (barrare la casella registrazione/aggiornamento);
  • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (esclusivamente nei casi in cui gli animali sono detenuti esclusivamente per finalità diverse da quelle zootecniche e dalla produzione di alimenti - compresa in Richiesta di registrazione aggiornamento chiusura sospensione attività in banca dati anagrafe nazionale)
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio (solo in caso di cessazione dell’attività - compresa in Richiesta di registrazione aggiornamento chiusura sospensione attività in banca dati anagrafe nazionale);
  •  Attestazione di versamento di € 20,00 tramite sistema PagoPA (contattare la Segreteria per l’emissione dell’avviso)

Quali sono i Tempi medi della procedura?
Trenta giorni dalla data di acquisizione della documentazione presso la Asl, salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni.

Come contattare la S.C. Sanità animale per ottenere ulteriori informazioni in merito?
È possibile richiedere informazioni scrivendo alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonare al numero 010/8495249 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12.30