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Principali adempimenti che disciplinano la detenzione di equini

Registrazione degli stabilimenti e degli operatori

L'operatore, prima di iniziare l'attività, richiede la registrazione dello stabilimento, contattando la scrivente struttura all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Ciascun stabilimento viene identificato dal codice aziendale registrato in BDN (Banca Dati Nazionale). Nell'ambito dello stabilimento inserito in BDN, sono registrati gli allevamenti e altre attività svolte in esso dall'operatore. Ciascun allevamento o altra tipologia di attività sono identificati con un numero di registrazione o di riconoscimento unico. L'operatore opera in BDN, per la registrazione degli eventi di propria competenza, direttamente o tramite un soggetto delegato. Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione o un soggetto privato. L'operatore di uno stabilimento in cui sono detenuti equini deve comunicare alla Asl territorialmente competente qualunque variazione dei dati propri o relativi allo stabilimento, allevamento o altra tipologia di attività entro 7 giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni.

I soggetti abilitati all'identificazione e registrazione degli equini sono gli Enti selezionatori di competenza, ciascuno per il proprio libro genealogico, l’AIA, ed i medici veterinari autorizzati dalla Asl.

Denuncia di nascita

L'operatore presenta la denuncia di nascita in BDN, utilizzando le apposite funzionalità, entro 60 giorni dalla nascita di ciascun equino.

Rilascio del documento unico di identificazione a vita SLID (ex passaporto)

Dopo l'identificazione e la registrazione in BDN dell'equino con l'inserimento dei dati necessari, la BDN genera il documento unico di identificazione a vita riportante il numero del transponder impiantato, il codice unico dell'equino e le altre informazioni pertinenti. Ogni eventuale modifica dei dati di pertinenza dell'equino deve essere aggiornata in BDN.
Gli Enti selezionatori, l’AIA o i medici veterinari autorizzati dalla Asl rilasciano il documento unico di identificazione a vita. Il proprietario può dichiarare, a sua discrezione, nei tempi previsti dalla normativa, l’esclusione dal consumo umano dell’equide. La dichiarazione del proprietario che "l'equide non è destinato alla produzione di alimenti" è irreversibile. Tale dichiarazione sarà registrata nel passaporto equino e l’animale NON potrà esser destinato alla produzione di alimenti per uso umano (tali equidi sono comunemente definiti NON DPA). In assenza della suddetta esplicita dichiarazione e se l’equide è identificato entro i termini di legge, è considerato "destinato alla macellazione per il consumo umano". 

Passaggio di proprietà di un equino

Il proprietario cedente compila entro 7 giorni dall'evento il modulo di comunicazione di vendita/cessione (tramite l’apposita funzionalità in BDN inserendo le informazioni previste dal sistema e allegando la dichiarazione di vendita/cessione sottoscritta corredata di copia del proprio documento di identità.), salvo diversa indicazione da parte dell’ente selezionatore in caso di equidi registrati. Il passaggio di proprietà è definito concluso solo quando l’evento è registrato sia in BDN sia sullo SLID (ex passaporto). 

Movimentazione dei capi

L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali o il proprietario dell’equide, prima di qualsiasi movimento in uscita (anche senza mezzo di trasporto), produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste. La compilazione NON informatizzata del documento di accompagnamento è ammessa, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del D. Lgs. n. 134/2022, solo in casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell’operatore. In questo caso, l’operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall’evento. Copia dello stesso documento di accompagnamento cartaceo deve essere conservato per almeno 3 anni.

Movimento in uscita verso macello

L'operatore di un equino destinato alla macellazione è responsabile della compilazione del documento di accompagnamento e delle informazioni sui trattamenti e sulla catena alimentare (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004, necessarie ai fini della macellazione.

Movimentazione di equidi (spostamenti e trasporto)

Il documento di identificazione (SLID / Passaporto) accompagna l’equide in ogni momento.

In deroga, non è necessario nei seguenti casi:

  1. quando gli equidi sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito immediatamente dal detentore
  2. quando sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati nelle vicinanze dell'azienda di modo che il documento di identificazione possa essere esibito immediatamente, oppure durante la transumanza degli equidi verso o di ritorno da pascoli estivi registrati, purché i documenti di identificazione possono essere esibiti nell'azienda di partenza
  3. quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice
  4. quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o una manifestazione equestre che richiede che gli equidi lascino temporaneamente il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione
  5. quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equidi stessi o l'azienda in cui sono detenuti.

Morte, naturale o accidentale dell’animale

Il proprietario/operatore dello stabilimento di detenzione è tenuto a comunicare l'evento: 

  • entro 24 ore alla Sc Sanità animale allegando, un referto medico veterinario che indichi le cause di morte ed escluda la presenza di malattie infettive e diffusive insieme alla certificazione di smaltimento della carcassa
  • entro 7 giorni in BDN e in caso di un equide registrato comunicando il decesso all’organo selezionatore (salvo diversa indicazione dell’organo selezionatore stesso). L’operatore è obbligato alla consegna dello SLID all’organo di rilascio entro 30 giorni dall’evento. 

È compito del proprietario/operatore dello stabilimento di detenzione provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria in vigore tramite termodistruzione presso gli impianti autorizzati o, in deroga, mediante interramento in loco, che lo stesso proprietario dovrà provvedere a richiedere direttamente all'Autorità Comunale competente (Sindaco), a cui dovrà corrispondere l’emissione di apposita Ordinanza.

Furto o smarrimento dell’equide o del passaporto

Il proprietario/operatore dello stabilimento di detenzione dell’animale deve, entro 48 ore, presentare alle Autorità di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato) apposita denuncia nella quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide. Copia di tale denuncia dev’essere immediatamente inviata alla Sc Sanità Animale tramite l’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., consegnando entro 30 giorni dall’evento lo SLID dell’equide alla medesima SC.  

In caso di ritrovamento dovrà darsi comunicazione alle Autorità di Polizia entro 48 ore. Copia di tale comunicazione dev’essere immediatamente inviata alla Sc Sanità Animale tramite l’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. richiedendo la restituzione dello SLID, previa l’obbligatoria apposizione della dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

Registro di carico e scarico degli animali in formato elettronico

Ogni azienda è tenuta ad aggiornare il registro di carico e scarico informatizzato relativo agli equidi detenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati tutti gli avvenimenti che si verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc.) entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

Si riportano alcune utili indicazioni, prescritte dal DECRETO 30/09/2021”

"L'operatore deve denunciare alle forze dell’ordine e deve comunicare alla Asl il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli equini detenuti e del documento unico di identificazione a vita entro quarantotto ore dalla scoperta dell’evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all’organismo di rilascio competente sull’equino. La Asl o, per gli equini registrati, l’organismo di rilascio che ha ricevuto l’informazione dello smarrimento o del furto provvede a registrare l’evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell’operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette giorni dall’accertamento dell’identità dell’equino o dal ritrovamento del documento unico di identificazione a vita. L'operatore provvede alla registrazione in BDN della morte dell’equino detenuto, entro sette giorni dall’evento, direttamente o, se si tratta di equino registrato, tramite l’organismo di rilascio di competenza. In caso di morte, smarrimento o furto dell’equino, l’operatore deve consegnare il documento unico di identificazione a vita entro trenta giorni dall’evento, conformemente all’art. 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, alla Asl territorialmente competente oppure, se si tratta di equino registrato, all’organismo di rilascio di competenza. I documenti consegnati sono invalidati e distrutti, ad eccezione dei casi di smarrimento, di furto e di morte di animali per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN. In tali eccezioni gli stessi documenti sono custoditi dall’organismo di rilascio o dall’Asl che li ha ricevuti per almeno un anno dall’evento."

Sorveglianza e controllo dell’anemia infettiva equina

Decreto 02/02/2016 (stralcio)

Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi.
Devono essere sottoposti a controllo (in aree a rischio basso quali la Liguria): tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, che vengono movimentati con destino diverso dal macello. Attraverso l’esecuzione di almeno un test sierologico per l’AIE eseguito sui capi di età superiore ai 12 mesi.
Tale test ha validità di tre anni.

Categorie a rischio: sono sottoposte a controllo annuale le seguenti categorie:

  1. equidi da lavoro, definito tale secondo la valutazione del Veterinario Ufficiale o Privato (DGSAF 0031803 - 28/10/2024)
  2. tutti i muli
  3. tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno o più muli.

Nell’ambito delle attività previste dal Piano, i proprietari o i detentori degli equidi contattano i Servizi veterinari delle Asl o i Veterinari formalmente incaricati dalle stesse, ai fini di sottoporre i propri equidi a controllo, provvedendo al loro contenimento, anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.

I proprietari o i detentori degli equidi provvedono affinché l’esito nonché la data delle singole prove diagnostiche siano riportati dal Servizio Veterinario competente per territorio sul documento unico d’identificazione a vita dell’equide (ex passaporto).

I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, sono a carico del proprietario o del detentore dell’equide.

È fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli effettuati conformemente al Decreto 02/02/2016.

Istruzioni operative per gli allevatori che intendono operare nella BDN

Gli allevatori che intendono operare personalmente nella BDN (www.vetinfo.it) per la tenuta dell’anagrafe zootecnica, devono possedere un personal computer con collegamento internet - lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa una Carta Nazionale dei Servizi (Firma Digitale) e relativo lettore di smart card.

Modalità operative: se in possesso di quanto sopra, occorre chiedere alla BDN le credenziali di accesso o account, collegandosi al sito www.vetinfo.it e seguendo le indicazioni.

Per ulteriori informazioni e/o eventuali problemi tecnici contattare la BDN tramite e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o telefonicamente allo 800 082 280.

Una volta in possesso delle credenziali di accesso o account per l’accesso in BDN, contattare la SC Sanità Animale di Asl3 per revocare la delega, se in possesso della Asl, compilando l’apposito modulo.

Elenco prestazioni

Per il pagamento delle prestazioni sotto elencate occorre collegarsi al sito: https://nrp.regione.liguria.it/ scegliendo, nel menù in alto, la voce "Pagamenti Senza Avviso" e indicando di seguito:

  • Ente creditore: Asl3
  • Cosa vuoi pagare: Sanità Animale - Altri incassi
Codice prestazione Titolo prestazione Importo
4658 Gestione degli eventi in BDN € 200,00
4646 Gestione degli eventi in BDN sino a 20 UGB € 100,00
4659 Inserimento microchip e rilascio SLID (passaporto) di un equino € 80,00
1765 Passaggio di proprietà di un equino € 20,00
4496 Stato segnaletico di un equino € 40,00
1840 Vidimazione SLID (passaporto) di un equino € 20,00

Per il pagamento delle prestazioni sotto elencate occorre collegarsi al sito: https://nrp.regione.liguria.it/ scegliendo, nel menù in alto, la voce "Pagamenti Senza Avviso" e indicando di seguito:

  • Ente creditore: Asl3
  • Cosa vuoi pagare: Sanità Animale - D. Lgs. 32
Codice prestazione Titolo prestazione Importo
4671 Altre certificazioni e  pareri su richiesta dei privati con sopralluogo. € 200,00 + frazioni di ora da calcolare
4673 Modello 4 (DDA) € 20,00
4679 Richiesta codice stabilimento, azienda, subcodice (allevamento), codice fiera € 20,00
4674 Rilascio attestazioni richieste da privati nell'esclusivo loro interesse € 20,00
4676 Test ELISA (per controllo AIE) con vidimazione SLID (passaporto). Sino a 3 capi € 30,00 a capo. Oltre i 3 capi € 15,00 a capo da calcolare
4678 TRACES certificato controllo sanitario animali destinati agli scambi/export € 80,00
4675 Visita clinica ai fini della movimentazione con rilascio di certificato € 40,00
4666 Mostre e fiere € 80,00
4668 Inconvenienti igienici. € 80,00 + frazioni di ora da calcolare
4671 Altre certificazioni e pareri su richiesta dei privati con verifica documentale. € 80,00 + frazioni di ora da calcolare

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione sanitaria - prevenzione

Ultima modifica: 23 Dicembre 2024

Documenti
  • Modulo richiesta di attribuzione del codice di registrazione di allevamento familiare per equini