Principali adempimenti che disciplinano la detenzione di equini
Definizioni
Equide registrato: Per "equide registrato" s’intende un soggetto che è stato identificato e incluso in un registro specifico, gestito da un'associazione o da un'organizzazione internazionale che garantisce la tutela della razza e può fornire informazioni sulla sua genealogia.
Equide non registrato: tutti i casi diversi dal precedente.
Registrazione degli stabilimenti
Informazioni utili
Il Decreto 7 marzo 2023 e quindi il Decreto 27 gennaio 2025 hanno dato disposizioni in merito alla gestione ed al funzionamento di quanto in oggetto.
Per allevamento ordinario si intende l’attività di un operatore che alleva equini in uno stabilimento, con finalità commerciale.
Per allevamento familiare si intende l’attività di un operatore che alleva equini, escluse le zebre, in uno stabilimento, con un massimo di 3 capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione.
Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare non può coesistere un allevamento ordinario.
In base alla normativa sul benessere, gli animali devono avere la possibilità di stabulazione in locali chiusi o strutture dotate di tettoia e chiuse almeno su tre lati, tali da costituire un riparo verso condizioni climatiche avverse ed in possesso dei requisiti edilizi ed igienico sanitari di legge.
Descrizione del procedimento di apertura codice aziendale:
L’operatore, prima di iniziare un’attività, deve richiedere la registrazione tramite il SUAP del Comune dove dovrà essere ubicato lo stabilimento. Può anche collegarsi al sito: https://www.impresainungiorno.gov.it/ e seguire le istruzioni per la compilazione.
La Asl, acquisita la richiesta tramite SUAP, ne verifica la congruenza. Esegue, inoltre, un sopralluogo nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora lo ritenga necessario. L’inoltro della richiesta non costituisce di per sé la registrazione, che sarà compiuta solo al rilascio del codice aziendale. Acquisito il codice aziendale l’operatore potrà introdurre gli animali.
Gestione dell’anagrafica aziendale in BDN
L’operatore può agire direttamente o tramite delegato. Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione o un soggetto privato.
Gli allevatori che intendono operare personalmente nella BDN (www.vetinfo.it) per la tenuta dell’anagrafe zootecnica, devono possedere un personal computer con collegamento internet - lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa una Carta Nazionale dei Servizi (Firma Digitale) e relativo lettore di smart card.
Se in possesso di quanto sopra, occorre chiedere alla BDN le credenziali di accesso o account, collegandosi al sito www.vetinfo.it e seguendo le indicazioni.
Per ulteriori informazioni e/o eventuali problemi tecnici contattare la BDN tramite e-mail all’indirizzo
Una volta in possesso delle credenziali di accesso o account per l’accesso in BDN, contattare la SC Sanità Animale di Asl3 per revocare la delega, se in possesso della Asl, compilando l’apposito modulo che verrà fornito su richiesta dell’operatore.
L'operatore di uno stabilimento in cui sono detenuti equini deve comunicare alla Asl territorialmente competente qualunque variazione dei dati propri o relativi allo stabilimento, allevamento o altra tipologia di attività entro 7 giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni.
Denuncia di nascita
L'operatore presenta la denuncia di nascita in BDN, in autonomia o tramite delegato, entro 60 giorni dalla nascita di ciascun equino.
Identificazione
Per gli equidi registrati si fa riferimento alle associazioni di razza (vedi tabella) alle quali va fatta richiesta entro dodici mesi.
Per gli equidi non registrati si fa riferimento all’AIA o ai medici veterinari abilitati dall’ASL ai quali va fatta richiesta entro sei mesi.
Rilascio del documento unico di identificazione a vita SLID (ex passaporto)
Dopo l'identificazione e la registrazione in BDN dell'equino con l'inserimento dei dati necessari, la BDN genera il documento unico di identificazione a vita riportante il numero del transponder impiantato, il codice unico dell'equino e le altre informazioni pertinenti. Ogni eventuale modifica dei dati di pertinenza dell'equino deve essere aggiornata in BDN.
Gli Enti selezionatori, l’AIA o i medici veterinari autorizzati dalla Asl, a seconda dei casi, rilasciano il documento unico di identificazione a vita. Il proprietario può dichiarare l’esclusione dal consumo umano dell’equide. La dichiarazione del proprietario che "l'equide non è destinato alla produzione di alimenti" è irreversibile. Tale dichiarazione sarà registrata nel passaporto equino e l’animale NON potrà esser destinato alla produzione di alimenti per uso umano (tali equidi sono comunemente definiti NON DPA). In assenza della suddetta esplicita dichiarazione e se è identificato entro i termini di legge, l’equide è considerato "destinato alla macellazione per il consumo umano".
Passaggio di proprietà di un equino
Per quanto riguarda gli equidi registrati, è necessario seguire le istruzioni operative dell’ente selezionatore.
Per quanto riguarda gli equidi non registrati:
- il proprietario che opera in autonomia provvede a compilare il modulo di comunicazione di vendita/cessione (fornito su richiesta a
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) sottoscritto e corredato di copia di un documento di identità in corso di validità, caricare lo stesso in BDN e seguire le istruzioni fornite dal sistema. - Il proprietario che ha delegato un’associazione farà riferimento alle istruzioni fornite dalla stessa.
Il passaggio di proprietà è definito concluso solo quando l’evento è registrato sia in BDN sia sullo SLID (ex passaporto), mediante apposizione dell’etichetta recante il nominativo del nuovo intestatario.
L’evento va registrato in BDN entro 7 giorni.
Movimentazione di equidi (spostamenti e trasporto)
Documento di accompagnamento (DDA-ex mod.4)
L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali o il proprietario dell’equide, prima di qualsiasi movimento in uscita (anche senza mezzo di trasporto), produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste.
Questa operazione può essere effettuata in autonomia o dall’associazione delegata o, a pagamento, dai S.V.
La compilazione NON informatizzata del documento di accompagnamento è ammessa, ai sensi dell’art. 8, comma 8 del D. Lgs. n. 134/2022, solo in casi eccezionali, non dipendenti dalla volontà dell’operatore. In questo caso, l’operatore deve registrare in BDN la movimentazione entro tre giorni dall’evento. Copia dello stesso documento di accompagnamento cartaceo deve essere conservato per almeno 3 anni.
Il documento di identificazione (SLID / Passaporto) accompagna l’equide in ogni momento.
In deroga, non è necessario nei seguenti casi:
- quando gli equidi sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito immediatamente dal detentore
- quando sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati nelle vicinanze dell'azienda di modo che il documento di identificazione possa essere esibito immediatamente, oppure durante la transumanza degli equidi verso o di ritorno da pascoli estivi registrati, purché i documenti di identificazione possono essere esibiti nell'azienda di partenza
- quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice
- quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o una manifestazione equestre che richiede che gli equidi lascino temporaneamente il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione
- quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equidi stessi o l'azienda in cui sono detenuti.
Movimento in uscita verso macello
L'operatore di un equino destinato alla macellazione è responsabile della compilazione del documento di accompagnamento e delle informazioni sui trattamenti e sulla catena alimentare (I.C.A.), di cui al Reg.853 del 2004, necessarie ai fini della macellazione.
Morte, naturale o accidentale dell’animale
Il proprietario/operatore dello stabilimento di detenzione è tenuto a comunicare l'evento:
- entro 24 ore alla Sc Sanità animale allegando, un referto medico veterinario che indichi le cause di morte ed escluda la presenza di malattie infettive e diffusive insieme alla certificazione di smaltimento della carcassa
- entro 7 giorni in BDN e in caso di un equide registrato comunicando il decesso all’organo selezionatore (salvo diversa indicazione dell’organo selezionatore stesso).
L’operatore è obbligato alla consegna dello SLID all’organo di rilascio entro 30 giorni dall’evento (art. 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963).
È compito del proprietario/operatore dello stabilimento di detenzione provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria in vigore tramite termodistruzione presso gli impianti autorizzati o, in deroga, mediante interramento in loco, che lo stesso proprietario dovrà provvedere a richiedere direttamente all'Autorità Comunale competente (Sindaco), a cui dovrà corrispondere l’emissione di apposita Ordinanza.
Furto o smarrimento dell’equide o del passaporto
Il proprietario/operatore dello stabilimento di detenzione dell’animale deve, entro 48 ore, presentare alle Autorità di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato) apposita denuncia nella quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide. Copia di tale denuncia dev’essere immediatamente inviata alla Sc Sanità Animale tramite l’indirizzo mail:
Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all’organismo di rilascio competente sull’equino.
In caso di ritrovamento del capo smarrito, dovrà darsi comunicazione alle Autorità di Polizia entro 48 ore. Copia di tale comunicazione dev’essere immediatamente inviata alla Sc Sanità Animale tramite l’indirizzo mail
Registro di carico e scarico degli animali in formato elettronico
Ogni azienda è tenuta ad aggiornare il registro di carico e scarico informatizzato relativo agli equidi detenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati tutti gli avvenimenti che si verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc.) entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.
Più dettagliate informazioni a riguardo sono contenute nel DM 30/09/2021”.
Sorveglianza e controllo dell’anemia infettiva equina
Decreto 02/02/2016 (stralcio)
Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi.
La sorveglianza si basa sul rischio regionale e di categorie di equidi.
Devono essere sottoposti a controllo tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi che vengono movimentati, con destino diverso dal macello, attraverso l’esecuzione di almeno un test sierologico per l’AIE eseguito sui capi di età superiore ai 12 mesi. Tale test, in aree a basso rischio, quali la Liguria, ha validità di tre anni.
Categorie a rischio: sono sottoposte a controllo annuale le seguenti categorie:
- equidi da lavoro, definito tale secondo la valutazione del Veterinario Ufficiale o Privato (DGSAF 0031803 - 28/10/2024)
- tutti i muli
- tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno o più muli.
Nell’ambito delle attività previste dal Piano, i proprietari o i detentori degli equidi contattano i Servizi veterinari delle Asl o i Veterinari formalmente incaricati dalle stesse, ai fini di sottoporre i propri equidi a controllo, provvedendo al loro contenimento, anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.
I proprietari o i detentori degli equidi provvedono affinché l’esito nonché la data delle singole prove diagnostiche siano riportati dal Servizio Veterinario competente per territorio sul documento unico d’identificazione a vita dell’equide (ex passaporto).
I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, sono a carico del proprietario o del detentore dell’equide.
È fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli effettuati conformemente al Decreto 02/02/2016.
Elenco prestazioni
Per il pagamento delle prestazioni sotto elencate occorre collegarsi al sito: https://nrp.regione.liguria.it/ scegliendo, nel menù in alto, la voce "Pagamenti Senza Avviso" e indicando di seguito:
- Ente creditore: Asl3
- Cosa vuoi pagare: Sanità Animale - Altri incassi
Codice prestazione | Titolo prestazione | Importo |
---|---|---|
4659 | Inserimento microchip e rilascio SLID (passaporto) di un equino | € 80,00 |
1765 | Passaggio di proprietà di un equino | € 20,00 |
4496 | Stato segnaletico di un equino | € 40,00 |
1840 | Vidimazione SLID (passaporto) di un equino | € 20,00 |
Per il pagamento delle prestazioni sotto elencate occorre collegarsi al sito: https://nrp.regione.liguria.it/ scegliendo, nel menù in alto, la voce "Pagamenti Senza Avviso" e indicando di seguito:
- Ente creditore: Asl3
- Cosa vuoi pagare: Sanità Animale - D. Lgs. 32
Codice prestazione | Titolo prestazione | Importo |
---|---|---|
4671 | Altre certificazioni e pareri su richiesta dei privati con sopralluogo. € 200,00 + frazioni di ora | da calcolare |
4673 | Modello 4 (DDA) | € 20,00 |
4679 | Richiesta codice stabilimento, azienda, subcodice (allevamento), codice fiera | € 20,00 |
4674 | Rilascio attestazioni richieste da privati nell'esclusivo loro interesse | € 20,00 |
4676 | Test ELISA (per controllo AIE) con vidimazione SLID (passaporto). Sino a 3 capi € 30,00 a capo. Oltre i 3 capi € 15,00 a capo | da calcolare |
4678 | TRACES certificato controllo sanitario animali destinati agli scambi/export | € 80,00 |
4675 | Visita clinica ai fini della movimentazione con rilascio di certificato | € 40,00 |
4666 | Mostre e fiere | € 80,00 |
4668 | Inconvenienti igienici. € 80,00 + frazioni di ora | da calcolare |
4671 | Altre certificazioni e pareri su richiesta dei privati con verifica documentale. € 80,00 + frazioni di ora | da calcolare |
Associazioni di razza
ANAREAI Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane ANACAITPR Associazione nazionale allevatori Cavallo Agricolo italiano da TPR
ANICA Associazione italiana cavallo Arabo
Mipaaf (sella italiano, p.s.i., trottatori)
ANACHRAI Associazione nazionale allevatori cavallo razza Haflinger Italia
AFHI Associazione Fresian Horse Italia
AsIRARA Associazione Italiana allevatori di razza Asino Romagnolo
ANAMF (cavallo murgese e asino di Martina Franca)