Agli stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, in occasione del loro primo accesso a una struttura sanitaria pubblica, viene attribuito un codice identificativo regionale diverso a seconda dello Stato di provenienza.
Paesi Unione Europea - Codice Eni
Ai cittadini stranieri appartenenti all’Unione europea sprovvisti di Team e non iscrivibili al Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) viene attribuito un codice identificativo regionale preceduto dalla sigla Eni (Europeo non iscritto) che garantisce:
- cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti ed essenziali;
- interventi di medicina preventiva
Paesi extra Unione Europea - Codice STP
Agli stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del Ssn le prestazioni sanitarie previste dal comma 3 dell'Art.35, cioè "le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".
Agli stranieri che si presentano per richiedere prestazioni sanitarie è assegnato un "Codice Identificativo Regionale a sigla STP" (Straniero Temporaneamente Presente), che viene rilasciato dalla struttura Sanitaria Pubblica (Asl, Ospedale, etc...) presso la quale lo straniero si è presentato, ha validità semestrale ed è rinnovabile.
Tale codice viene utilizzato sia per la prescrizione, su ricettario regionale, dei farmaci erogabili, a parità di condizione di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle Farmacie convenzionate, sia dalle strutture pubbliche e private convenzionate per la registrazione e rendicontazione delle prestazioni effettuate.
Nel caso di prestazioni - ospedaliere o ambulatoriali - erogate in ambito ospedaliero classificate "urgenti" o comunque "essenziali", l'onere delle stesse viene posto a carico del Ministero dell'Interno tramite la Prefettura. Per tutte le altre prestazioni, cioè quelle considerate "non urgenti" nè "essenziali", l'onere della spesa compete:
- alla Asl nei casi in cui sia stato accertato lo "Stato di Indigenza" dei richiedenti, in quanto privi di risorse economiche sufficienti;
- al cittadino straniero, qualora titolare di reddito annuo di imposta superiore a quello stabilito per il riconoscimento dello "Stato di Indigenza" (determinato nel limite massimo di € 3.501.58).
Per cure urgenti si intendono quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o la salute del paziente; le cure essenziali, invece, sono le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che con il tempo potrebbero determinare un danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni, aggravamenti…)
Sono pertanto assicurate anche le prestazioni di Pronto Soccorso, i ricoveri urgenti, i ricoveri non urgenti (considerati cure essenziali e continuative) e i ricoveri in regime di day hospital.
Deve inoltre essere assicurato al paziente un ciclo terapeutico e riabilitativo completo rispetto alla possibile risoluzione dell’evento morboso.
Per l’Articolo 35, comma 3 del D.Lgs. 286/98
sono garantiti:
- tutela sociale della gravidanza e maternità;
- tutela della salute del minore;
- vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati dalla regione;
- interventi di profilassi internazionale;
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica di focolai;
- interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.
Stranieri che entrano in Italia per motivi di cura (Art. 36).
Questa tipologia di cittadini stranieri, e l'eventuale accompagnatore, possono ottenere uno specifico visto d'ingresso e il relativo permesso di soggiorno.
Sono previste tre distinte fattispecie:
- Straniero che chiede il visto di ingresso per motivo di cure mediche;
- Straniero che venga trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari, ai sensi dell'Art. 12-comma 2-lett. c) del D.L. 30.12.1992 n° 502, così come modificato dal D.L. 7.12.1993 n° 517;
- Straniero che venga trasferito in Italia nell'ambito di programmi di intervento umanitario dalle Regioni, ai sensi dell'Art. 32-comma 15- della Legge 27.12.1997 n° 449;
Lo straniero che richiede il visto di ingresso per cure mediche deve presentare alla Questura i seguenti documenti:
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante la tipologia e la durata prevista della cura
- attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presunto della cura
- documentazione attestante la possibilità di pagare le spese sanitarie e quelle di soggiorno, anche per l’eventuale accompagnatore.