Informazioni utili
Il Decreto 7 marzo 2023 e quindi il Decreto 27 gennaio 2025 hanno dato disposizioni in merito alla gestione ed al funzionamento di quanto in oggetto.
Sono interessati tutti coloro che intendono allevare i seguenti animali: bovini-bufalini, caprini-ovini, suini, equini, camelidi, cervidi e renne, avicoli, lagomorfi, api, pesci, chiocciole, insetti.
Per allevamento ordinario si intende l’attività di un operatore che alleva uno o più animali della stessa specie o gruppo di specie in uno stabilimento. In apicoltura, l'allevamento corrisponde all'apiario, ossia l'insieme unitario di alveari di un operatore collocati in uno stesso luogo fisico.
Per allevamento familiare si intende l’attività di allevamento prevista per determinate specie e per un numero massimo di animali, nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, senza cessione degli animali se non per la immediata macellazione, autorizzati dall'Autorità competente. Gli operatori degli allevamenti familiari di equini detengono esclusivamente animali non destinati alla produzione di alimenti.
Nel dettaglio:
- bovini della sola specie Bos taurus, con un massimo di 3 capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione
- equini, escluse le zebre, con un massimo di 3 capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione
- ovini e caprini, con un massimo di 9 capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie
- suini, con un massimo di 4 capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri
- pollame (avicoli), con un massimo di 50 capi, a esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 capi
- conigli (lagomorfi), con un numero massimo di 20 fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni
- api, con un numero massimo di 10 alveari. L’orientamento produttivo “familiare” riguarda l’intera attività di apicoltura, e non i singoli apiari.
Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie. Nel medesimo stabilimento possono essere presenti allevamenti diversi, per specie animale o per operatore, ad esclusione delle tipologie di allevamento cui non possono essere associate altre attività, quali le strutture faunistiche venatorie che detengono cinghiali, gli allevamenti di pollame con orientamento “svezzamento”. Per ciascun allevamento delle singole specie animali, l’operatore registra e aggiorna in BDN, con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, le informazioni richieste dal sistema.
In base alla normativa sul benessere, gli animali devono avere la possibilità di stabulazione in locali chiusi o strutture dotate di tettoia e chiuse almeno su tre lati, tali da costituire un riparo verso condizioni climatiche avverse ed in possesso dei requisiti edilizi ed igienico sanitari di legge.
Descrizione del procedimento
L’operatore, prima di iniziare un’attività, deve richiedere la registrazione tramite il SUAP del Comune dove dovrà insistere lo stabilimento. Può anche collegarsi al sito Impresainungiorno https://www.impresainungiorno.gov.it/
L’operatore può agire direttamente o tramite delegato (vedasi paragrafo successivo).
L’inoltro della richiesta non costituisce di per sé la registrazione, che sarà compiuta solo al rilascio del codice aziendale.
Acquisito il codice aziendale l’operatore potrà introdurre gli animali.
Afferiscono ai SUAP gli allevamenti ordinari e gli allevamenti familiari ad eccezione degli allevamenti familiari di avicoli, lagomorfi (conigli) e api i cui operatori devono rivolgersi alla Asl territorialmente competente.
Ogni stabilimento registrato è identificato dal codice aziendale, un codice alfanumerico, attribuito in base al territorio comunale in cui ha sede lo stabilimento stesso. Per la registrazione delle attività nell’ambito di un medesimo stabilimento, a parità di localizzazione geografica, il codice aziendale è unico.
La Asl, acquisita la richiesta tramite SUAP, ne verifica la congruenza. Esegue un sopralluogo nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora lo ritenga necessario.
Il pascolo segue le stesse regole degli altri stabilimenti.
Anche in questo caso, la richiesta è fatta tramite SUAP competente sul territorio di pascolo dall’operatore almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività di pascolo. La richiesta deve riportare almeno:
- il/i titolare/i, ossia il proprietario o l’affittuario o il concessionario, che ha titolarità, anche stagionale, all’uso dei lotti pascolativi
- il periodo di titolarità al pascolo
- le particelle catastali interessate
- le specie animali che possono essere detenute.
Inoltre, alla richiesta devono essere allegati:
- la visura e l’estratto del foglio di mappa catastale del terreno
- il contratto di uso (proprietà o affitto).
Laddove più soggetti siano titolari del pascolo, è consentita in BDN la registrazione della quota come percentuale di lotto pascolativo assegnata a ciascun titolare e, pertanto, dovrà essere indicata tale percentuale nella richiesta. Nel caso in cui i pascoli, ancorché contigui, insistano su Comuni diversi, dovranno essere presentate richieste di registrazione diverse e la ASL provvederà alla registrazione assegnando codici diversi.
Deleghe ad operare in BDN
L’operatore opera in BDN per gli adempimenti previsti dalla normativa, direttamente o tramite un soggetto delegato. Il delegato è qualsiasi persona fisica o giuridica formalmente delegata dall’operatore. La persona giuridica opera in B.D.N. attraverso persone fisiche che la rappresentano. La Asl ha la facoltà di acquisire la delega di ufficio su un determinato stabilimento per motivi sanitari in qualsiasi momento. Concluse le operazioni d’ufficio necessarie, la Asl riassegna o meno in BDN la delega al precedente soggetto delegato.
Modalità di assegnazione dei mezzi e dei codici di identificazione
L’operatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN la richiesta di mezzi di identificazione di cui necessita per l’identificazione degli animali nati nella propria attività specificando il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi ed il numero di mezzi di identificazione compatibile con la sua attività. Per gli equini, la richiesta dei mezzi di identificazione è effettuata dal soggetto deputato all’identificazione.
Tempi del procedimento
30 giorni dall’inizio del procedimento. Nel caso in cui la richiesta, consegnata presso l’ufficio, risulti non conforme in quanto non corretta, carente di dati, di documentazione da allegare, o non correttamente compilata, ne viene richiesto l’adeguamento. Ciò sospende i termini del procedimento. Anche nel caso in cui la pratica venga trasmessa agli uffici comunali si sospendono i termini del procedimento. Una volta verificata l’idoneità della struttura viene rilasciato il codice di registrazione, indicando il numero massimo di animali detenibili.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Liguria, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.
Pagamento prestazione
Per il pagamento della prestazione occorre collegarsi al sito: https://nrp.regione.liguria.it/ scegliendo, nel menù in alto, la voce “Pagamenti Senza Avviso” e indicando di seguito:
- Ente creditore: ASL 3
- Cosa vuoi pagare: Sanità Animale - D. Lgs 32
Importo euro: 20
titolo prestazione: Animali da reddito - registraz. stabilimento assegnazione codice aziendale, richiesta codice fiera
codice prestazione: 4665
Ufficio al quale rivolgersi per informazioni S.C. Sanità Animale