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Scelta del medico di famiglia

Ciascun cittadino residente sceglie direttamente il proprio medico di famiglia fra coloro che esercitano nella zona di residenza e che compaiono negli appositi elenchi dei professionisti titolari di convenzione. Può essere scelto qualunque medico iscritto nell'elenco che non abbia superato il massimale di pazienti in carico. Sono previste, per casi particolari, deroghe a tali massimali.

Se il medico di famiglia o pediatra di libera scelta esercita presso altro ambito di scelta rispetto a quello nel quale è posto il Comune di residenza dell'assistito e ha posto, è possibile effettuarne la nomina presso lo sportello di anagrafe sanitaria presentando il modulo per la domanda di “scelta del medico di medicina generale – pediatra di libera scelta in deroga alla normativa generale” modulo che prevede anche la firma per accettazione da parte del MMG. Eventuali scelte in deroga territoriale in Comuni limitrofi di Aziende/Regioni diverse da quelle di appartenenza devono essere disciplinati da accordi integrativi regionali e accordi tra regioni. Pertanto, al momento, restano in vigore le disposizioni precedenti secondo le quali è il Comitato aziendale a esprimersi per le scelta in deroga territoriale extra Asl.

Chi non è residente può scegliere il proprio medico di famiglia per un tempo determinato, da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno, rinnovabili a richiesta (vedi - Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale - temporanea). 

Per conoscere l'elenco di tutti i Medici di famiglia è possibile consultare i nominativi presenti nell'Anagrafe Sanitaria Web Regionale.

Revoca del medico di famiglia

Il cittadino è libero di “revocare” la sua scelta in qualsiasi momento senza dover addurre alcuna motivazione dal momento che il rapporto tra medico e assistito è fondato sulla fiducia.

Anche il medico, pertanto, può “ricusare” il proprio paziente, interrompendo l'assistenza in caso di eccezionali e oggettivi motivi di incompatibilità tra i quali assume particolare importanza la “turbativa del rapporto di fiducia” del legame di fiducia con il paziente. Ciò può avvenire a condizione che nella zona siano disponibili altri medici. Qualora i medici della zona avessero già raggiunto il proprio massimale individuale, la ricusazione da parte del medico di famiglia non può avvenire. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione da parte del medico al distretto di appartenenza.

Domanda di scelta e revoca (Cambio medico)

Tutte le informazioni sono disponibili nella Pagina dedicata

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria

Ultima modifica: 23 Ottobre 2024

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