Introduzione
Il D.Lgs 758/94, n. 758 è una norma fondamentale per una più snella ed efficace gestione della vigilanza in materia di igiene, salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Infatti, pur trasmettendo la notizia di reato al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica, l’Organo di Vigilanza gestisce le fasi dell’erogazione della prescrizione per violazione di uno o più articoli del D.Lgs 81/08 (prima D.Lgs 626/94), quelle dell’adempimento alla prescrizione impartita al contravventore e quelle del pagamento della cifra corrispondente all’articolo violato.
Definizioni
- Reato: comportamento che viola la legge penale e che viene punito dall’ordinamento giuridico mediante una sanzione specifica.
- Contravvenzione: tipo di reato punito con la pena alternativa dell'arresto e/o dell'ammenda.
- Arresto: privazione della libertà personale a seguito di una condanna per contravvenzione.
- Ammenda: sanzione pecuniaria prevista per chi venga condannato per una contravvenzione
- Sanzione penale: la conseguenza prevista per i reati.
- Organo di vigilanza: il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme.
Fasi procedimentali
Il personale della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.C. PSAL), nell’ambito dell’attività di vigilanza e ispezione, può accertare violazioni penalmente rilevanti in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'Organo di Vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.
Con la prescrizione l'Organo di Vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito del quale opera il contravventore.
L'Organo di Vigilanza ha l’obbligo di riferire sempre al Pubblico Ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale.
Il procedimento penale per la contravvenzione è temporaneamente sospeso in attesa degli adempimenti specificati nel verbale di prescrizione.
Il contravventore, in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, può richiedere una o più proroghe dei termini tramite una istanza firmata dallo stesso e contenente le motivazioni ed i tempi necessari previsti per l’adempimento. L’Organo di Vigilanza potrà decidere se accettare o meno la richiesta e se confermare o modificare i tempi indicati dal contravventore, dandone comunicazione al richiedente.
In nessun caso il tempo complessivo per l’adempimento (termine imposto tramite il verbale di prescrizione più eventuali proroghe) può superare i sei mesi.
Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente dall’Organo di Vigilanza al Pubblico Ministero.
Alla scadenza dei termini, l'Organo di Vigilanza verifica l’avvenuto adempimento alla prescrizione e, se del caso, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
Al ricevimento della comunicazione dell’avvenuto pagamento, tramite l’invio da parte del contravventore di documentazione a comprova dello stesso, l'Organo di Vigilanza comunica al Pubblico Ministero, per i provvedimenti di propria competenza, relativamente all’estinzione del reato, che tutti gli adempimenti relativi alla prescrizione (adempimento e pagamento della sanzione amministrativa) sono stati portati a compimento.
Il reato pertanto si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento.
In caso di mancato adempimento o mancato pagamento, l'Organo di Vigilanza comunica tale circostanza al Pubblico Ministero per il proseguimento del procedimento penale. Tale comunicazione viene trasmessa anche al contravventore.
Un caso particolare è rappresentato dall’accertamento di una violazione penalmente rilevante in un momento in cui il fatto costituente reato è già stato sanato o non è più sanabile. Ad esempio quando viene accertata la mancata visita medica di sorveglianza sanitaria di un lavoratore ormai non più alle dipendenze dell’azienda in questione.
In questo caso il contravventore viene ammesso direttamente al pagamento in sede amministrativa della somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.
