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I cittadini stranieri sono tenuti a presentare allo sportello i documenti atti a verificare i requisiti previsti per l'iscrizione.
Si distinguono i seguenti casi:

Stranieri in possesso del permesso di soggiorno iscrivibili obbligatoriamente al Ssn

Hanno diritto all’iscrizione al Ssn gli stranieri con regolare  permesso di soggiorno per i seguenti motivi:

  • lavoro
  • motivi familiari
  • asilo politico
  • per attesa adozione
  • per affidamento
  • per acquisto cittadinanza.

L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

L’iscrizione può essere effettuata presso la Asl di residenza o dimora e vale fino allo scadere del permesso.

Per iscriversi occorre presentare i seguenti documenti:

  • Permesso di soggiorno o richiesta rinnovo;
  • Codice Fiscale (rilasciato dalla Agenzia delle Entrate);
  • Certificato di residenza o dichiarazione scritta di  dimora abituale.

Nell'attesa del rinnovo del permesso di soggiorno permane l’assistenza.

A seguito di nota Ars Liguria Prot. n. 4078 del 20/05/2015 i richiedenti asilo hanno diritto: 

  • all’iscrizione al Ssr e quindi alla scelta del medico
  • alla fornitura di prestazioni sanitarie in esenzione. Dal momento che i richiedenti asilo non possono svolgere attività lavorativa,  sono assimilati ai disoccupati, viene rilasciato un codice di esenzione EP2. Nelle more dell’iscrizione, a causa della mancanza dei documenti necessari,  qualora il richiedente asilo necessiti di prestazioni sanitarie, si procede all’assegnazione temporanea di un codice STP.

Stranieri in possesso del permesso di soggiorno iscrivibili volontariamente al SSN

Hanno diritto ad iscriversi volontariamente al SSN:

  • gli studenti e le persone alla pari (anche per periodi inferiori a tre mesi)
  • coloro che sono titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva e non svolgono alcuna attività lavorativa
  • il personale religioso 
  • il personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR
  • dipendenti stranieri di organizzazioni internazionali operanti in Italia
  • stranieri che partecipano a programmi di volontariato
  • genitori ultra sessantacinquenni con ingresso in Italia per ricongiungimento familiare, dopo il 5 novembre 2008
  • tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione.

In riferimento al punto a) il contributo annuale da versare per l'iscrizione volontaria è forfettario ed è il seguente:

  • stranieri con permesso di soggiorno per motivi di studio: il contributo forfettario pari a € 700,00 è previsto solo qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani.
  • stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari: il contributo è pari a € 1200,00.

Tale contributo forfettario - per gli studenti e persone collocate alla pari - non è valido qualora tali soggetti abbiano familiari a carico: in tale caso la misura del contributo deve essere calcolata secondo le modalità qui sottoindicate.

In riferimento a tutti gli altri punti occorre corrispondere un contributo annuale calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente (da intendersi come anno solare) in Italia o all'estero.

Tale contributo si calcola applicando:

  • l'aliquota del 7,50% fino alla quota di reddito pari a € 658,28
  • l'aliquota del 4% sugli importi eccedenti a € 658,28 e fino al limite di € 51.645,69.

In ogni caso l'importo non potrà essere inferiore a € 2000,00 annui.

I versamenti degli importi di cui all'art. 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 sono eseguiti in favore delle regioni presso le quali i richiedenti chiedono l'iscrizione al Ssn, utilizzando esclusivamente il modello F24 e danno diritto a tutte le prestazioni erogate dal Ssn sul territorio nazionale a parità con il cittadino italiano per la durata dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).

Stranieri in regola con il permesso di soggiorno ma non iscrivibili al Ssn

Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata, ad esempio per turismo o affari, non possono iscriversi al Ssn e sono tenuti al pagamento di eventuali cure e/o prestazioni ricevute.

Stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e non iscrivibili al Ssn


Stranieri extra-Cee non in regola con il permesso di soggiorno

In occasione del loro primo accesso ad una struttura sanitaria pubblica, viene attribuito un codice identificativo regionale preceduto dalla sigla Stp (Straniero Temporaneamente Presente) che garantisce loro, presso le strutture pubbliche e private accreditate, le seguenti prestazioni:
  • Cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed  essenziali*, ancorché continuative  per infortunio  o malattia.
  • Interventi di medicina preventiva** e prestazioni ad essi correlate a salvaguardia della salute collettiva.
* Si intendono: cure urgenti quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o la salute del paziente; cure essenziali le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che con il tempo potrebbero determinare un danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni, aggravamenti…). Sono pertanto assicurate anche le prestazioni di Pronto Soccorso, i ricoveri urgenti, i ricoveri non urgenti (considerati cure essenziali e continuative) e i ricoveri in regime di day hospital .
Deve inoltre essere assicurato al paziente un ciclo terapeutico e riabilitativo completo rispetto alla possibile risoluzione dell’evento morboso.
** Articolo 35, comma 3  del D.Lgs. 286/98

Sono garantiti:

  • tutela sociale della gravidanza e maternità
  • tutela della salute del minore
  • vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di   prevenzione collettiva autorizzati dalla regione
  • interventi di profilassi internazionale
  • profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica di focolai
  • interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

Stranieri Ue non in regola e non iscrivibili

In occasione del loro primo accesso ad una struttura sanitaria pubblica, viene attribuito un codice identificativo regionale preceduto dalla sigla Eni (Europeo non iscritto) che garantisce loro, presso le strutture pubbliche e private accreditate, le seguenti prestazioni :
  • Cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali*, ancorché continuative  per infortunio  o malattia.
  • Interventi di medicina preventiva** e prestazioni ad essi correlate a salvaguardia della salute collettiva.
* Si intendono: cure urgenti quelle che non possono essere differite senza pericolo per la vita o la salute del paziente; cure essenziali le prestazioni sanitarie diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che con il tempo potrebbero determinare un danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni, aggravamenti…). Sono pertanto assicurate anche le prestazioni di Pronto Soccorso, i ricoveri urgenti, i ricoveri non urgenti (considerati cure essenziali e continuative) e i ricoveri in regime di day hospital .
Deve inoltre essere assicurato al paziente un ciclo terapeutico e riabilitativo completo rispetto alla possibile risoluzione dell’evento morboso.
** Articolo 35, comma 3  del D.Lgs. 286/98

Sono garantiti:

  • tutela sociale della gravidanza e maternità
  • tutela della salute del minore
  • vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati dalla regione
  • interventi di profilassi internazionale
  • profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica di focolai
  • interventi di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

Stranieri in attesa di regolarizzazione del contratto di lavoro e per i quali sia stata presentata la "Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare"

Occorre presentare la seguente documentazione:
  • fotocopia della documentazione comprovante l'attestato di pagamento del contributo forfetario
  • fotocopia della cedola a dimostrazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione
  • fotocopia del passaporto o del documento valido per l'espatrio del lavoratore

L'iscrizione al SSN avviene per un periodo di 3 mesi, eventualmente prorogabile qualora la Prefettura non rispetti i tempi previsti per la definizione della pratica. Si provvederà alla regolarizzazione dell'iscrizione quando il cittadino straniero sarà in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dallo sportello Polifunzionale contestualmente alla firma del contratto di lavoro.

Iscrizione al Ssr dei minori stranieri a prescindere dal permesso di soggiorno (minori Stp/Eni)

Ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 20/12/12, recepito dalla Regione Liguria con DGR n. 585 del 24/05/13 e della nota Ars prot. n. 7155 del 15/09/14, nelle more dell’emanazione di indicazioni ministeriali. I minori Stp/Eni, figli di genitori non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, ma in possesso di regolare C.F., possono essere iscritti al Ssr con la relativa assegnazione del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, nel rispetto della normativa vigente.
L’iscrizione ha durata semestrale, rinnovabile per tutto il tempo in cui il minore soggiorna sul territorio ligure.
All’atto dell’iscrizione il genitore, munito del proprio tesserino Stp/Eni, deve esibire :
  • un documento che attesti le generalità del minore (es. atto di nascita o altro documento da cui risultino i dati anagrafici del minore)
  • Copia del  Codice Fiscale

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria

Ultima modifica: 01 Ottobre 2024

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