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Allevamento ordinario di animali da reddito

Descrizione del procedimento

Tutti i cittadini che desiderino attivare un allevamento di animali da reddito ordinario, o modificare un’attività già esistente, devono presentare richiesta di registrazione alla S.C. Sanità animale, che verificherà la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza degli idonei requisiti igienico sanitari, strutturali, relativi al benessere animale ed alla biosicurezza. Sono da registrare nella Banca Dati Nazionale (B.D.N.) gli allevamenti delle seguenti specie o gruppi specie: Bovini; Bufalini; Ovini e Caprini; Equini; Suini; Camelidi e Cervidi; Pollame e Volatili in cattività; Api e Bombi; Acquacoltura (pesci, molluschi e crostacei); Lagomorfi; Elicicoltura; Bachicoltura da seta; Altri invertebrati terrestri.

Informazioni utili

Col termine di allevamento si intendono le attività in cui gli animali sono detenuti per finalità zootecniche ed anche per finalità diverse da quelle zootecniche e dalla produzione di alimenti. Se in uno stabilimento è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie. Nel medesimo stabilimento possono essere presenti allevamenti diversi, per specie animale o per operatore, ad esclusione delle tipologie di allevamento cui non possono essere associate altre attività, quali le strutture faunistiche venatorie che detengono cinghiali, gli allevamenti di pollame con orientamento “svezzamento”. Per ciascun allevamento delle singole specie animali, l’operatore registra e aggiorna in BDN, con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente, le informazioni richieste dal sistema.
In base alla normativa sul benessere, gli animali devono avere la possibilità di stabulazione in locali chiusi o strutture dotate di tettoia e chiuse almeno su tre lati, tali da costituire un riparo verso condizioni climatiche avverse ed in possesso dei requisiti edilizi ed igienico sanitari di legge. La strada carrabile di accesso è un requisito necessario per gli allevamenti ordinari di bovini, bufalini, camelidi, cervidi, ovicaprini, equini e suini. La S.C. si riserva di trasmettere la pratica ai competenti uffici comunali per l’eventuale valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.

Deleghe ad operare in BDN

L’operatore opera in BDN per gli adempimenti previsti dalla normativa, direttamente o tramite un soggetto delegato. Il delegato è qualsiasi persona fisica o giuridica formalmente delegata dall’operatore. La persona giuridica opera in B.D.N. attraverso persone fisiche che la rappresentano. La ASL ha la facoltà di acquisire la delega di ufficio su un determinato stabilimento per motivi sanitari in qualsiasi momento. Concluse le operazioni d’ufficio necessarie, la ASL riassegna o meno in BDN la delega al precedente soggetto delegato.

Modalità di assegnazione dei mezzi e dei codici di identificazione

L’operatore, direttamente o tramite delegato, registra in BDN la richiesta di mezzi di identificazione di cui necessita per l’identificazione degli animali nati nella propria attività specificando il fornitore autorizzato da cui intende approvvigionarsi ed il numero di mezzi di identificazione compatibile con la sua attività. Per gli equini, la richiesta dei mezzi di identificazione è effettuata dal soggetto deputato all’identificazione. Le richieste di duplicati di mezzi di identificazione elettronici devono essere sempre validati dalla ASL, ad eccezione di quelli di tipo visuale, quali i marchi auricolari elettronici.

Tempi del procedimento

30 giorni dall’inizio del procedimento. Nel caso in cui la richiesta, consegnata presso l’ufficio, risulti non conforme in quanto non corretta, carente di dati, di documentazione da allegare, o non correttamente compilata, ne viene richiesto l’adeguamento. Ciò sospende i termini del procedimento. Anche nel caso in cui la pratica venga trasmessa agli uffici comunali si sospendono i termini del procedimento. Una volta verificata l’idoneità della struttura viene rilasciato il codice di registrazione, indicando il numero massimo di animali detenibili.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Liguria, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Pagamento della prestazione

Come da tariffario previsto da D.G.R. n. 656/2022 pagamento di € 20,00 su:

  • c/c bancario BPER banca IBAN IT12D0538701406000047047162 intestato ad “A.S.L. 3 – S.C. Sanità animale – Tesoreria”, - causale codice “131 D.L.VO 32/2021”
  • c/c postale 29922150 intestato ad “A.S.L. 3 – S.C. Sanità animale – Tesoreria”, - causale codice “131 D.L.VO 32/2021”

Ufficio al quale rivolgersi per informazioni

Sedi e orari S.C. Sanità Animale

Ultima modifica martedì, 12 dicembre 2023 11:36