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Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: criteri e modalità

L. n. 241 del 07/08/1990
Art. 12   Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (44) (46) (47) (48) (49)
In vigore dal 20 aprile 2013

  1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. (45)
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

(44)  Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(45) Comma così modificato dall'art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33
(46)  Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con D.M. 8 gennaio 1998, n. 54.
(47) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il decreto 19 novembre 2008, il decreto 10 novembre 2009 e il D.M. 1° marzo 2016.
(48) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il decreto 18 dicembre 2008.
(49) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il D.P.C.M. 4 febbraio 2010.

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013
Art. 26  Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (80)
In vigore dal 29 agosto 2017

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo. (81)
  3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (79)
  4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

(79) Comma così modificato dall’ art. 23, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
(80) Sugli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo, vedi l’ art. 1, commi 125, 126 e 127, L. 4 agosto 2017, n. 124.
(81) Comma così modificato dall’ art. 1, comma 128, L. 4 agosto 2017, n. 124.

Ultima modifica lunedì, 16 aprile 2018 12:02