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Altri contenuti - Accesso civico

Accesso civico semplice (art. 5 c. 1 D.Lgs. n. 33/2013)

Chiunque ha il diritto di richiedere i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicità obbligatoria qualora non siano presenti all’interno della sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.

Le richieste di accesso civico semplice vanno indirizzate al: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT): Dott.ssa Silvia Simonetti.

La richiesta può essere inoltrata per mail a prev.corr@asl3.liguria.it richiedendo la pubblicazione dei dati oppure allegando il modulo Istanza di accesso civico semplice - modulo D.

Una volta ricevuta la richiesta il RPCT, accertato che i dati non siano presenti su una delle sotto sezioni di cui si compone “Amministrazione Trasparente” contatta il dirigente responsabile dell’ufficio detentore dei dati mancanti per invitarlo a provvedere alla pubblicazione degli stessi.
Una volta che il dirigente responsabile ha inserito la documentazione richiesta Il RPCT comunica per iscritto al richiedente il link da cui scaricarla. Il termine di conclusione del procedimento previsto è fissato entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (con riferimento, di norma, alla data della stessa e non a quella di protocollazione o di ricezione da parte della struttura aziendale competente).  Non è ammesso il silenzio-diniego. 

In caso di inerzia da parte del RPCT il titolare del potere sostitutivo è il seguente: Direttore Amministrativo Avv. Luigi Bertorello - Direzione.Amministrativa@asl3.liguria.it

Per ulteriori informazioni o chiarimenti si forniscono i riferimenti telefonici: 010 849 7504 / 7719

Accesso civico generalizzato (art. 5 C. 2 D.Lgs. n. 33/2013)

Chi può richiedere l’accesso

Chiunque (non solo residenti o cittadini italiani ma anche stranieri) può esercitare il diritto di accesso a documenti detenuti da un ente pubblico, ulteriori a quelli previsti dalla norma come obbligatori (che vengono pubblicati sulla sezione di “Amministrazione Trasparente”) senza bisogno di dimostrare di avere un interesse diretto alla documentazione di cui si chiede l’accesso. Tale diritto non ammette disparità di trattamento né limitazioni al di fuori di quelle previste dal c. 3 dell’art. 5 bis (eccezioni assolute) e dell’art. 5 - bis commi 1 e 2 (eccezioni relative) del D.Lgs. n. 33/0213.

Procedura da seguire per presentare una domanda di accesso generalizzato

La domanda redatta o su carta semplice o utilizzando il modulo Istanza di accesso civico generalizzato - modulo E
viene indirizzata alla sede Asl3 Via Bertani, 4 – 16125 Genova oppure direttamente all’indirizzo dell’ufficio che detiene i dati.

La domanda può essere trasmessa

  1. Per mail (opzione preferibile):
  2. Per posta ordinaria;
  3. A mano (consegnando la domanda al protocollo generale aziendale o alle sedi URP aziendali);
  4. Per fax al numero: 0108497625 (Protocollo Generale)

Le domande inviate per mail o per fax hanno la stessa validità di quelle sottoscritte con firma apposta in presenza del dipendente addetto se viene indicato il nome del richiedente e allegata una copia del documento di identità dello stesso.
A richiesta del richiedente in caso di consegna a mano (al protocollo generale aziendale o all’URP) verrà rilasciata una ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza e il numero di protocollo assegnato.

Contenuti della domanda
Nella richiesta devono essere identificati:

  • il nome del richiedente (al solo fine di consentire alla Asl di gestire correttamente la domanda);
  • i dati che si vogliono ottenere. Si consiglia di precisare nel dettaglio ciò che si richiede per garantire una risposta più veloce ed esaustiva;
  • la natura della richiesta (precisando che trattasi di richiesta “di accesso civico generalizzato”.

NB. In caso di richiesta generica o meramente esplorativa la Asl3 contatta il richiedente al fine di meglio comprendere il tenore della richiesta. In caso il cittadino non fornisca le indicazioni per consentire l’identificazione dei dati la domanda verrà dichiarata inammissibile.

Termini di conclusione del procedimento

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda deve essere adottato un provvedimento espresso nel quale si comunichi che la richiesta è stata accolta o rigettata (in questo caso fornendo adeguata motivazione). I termini si allungano di 10 giorni nel caso di comunicazione della richiesta a eventuali controinteressati (ovvero tutti i soggetti che potrebbero ricevere dei danni qualora venissero diffusi i dati di cui si chiede l’accesso). Non è ammesso il silenzio - diniego.
Una volta comunicato al richiedente l’accoglimento della richiesta i dati vengono trasmessi nel più breve tempo possibile. In caso di opposizione da parte dei controinteressati la trasmissione avverrà solo dopo 15 giorni per consentire ai controinteressati di esercitare gli strumenti di tutela previsti dall’art. 5 (richiesta di intervento al RPCT, TAR).

Richiesta di riesame

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, o mancata osservanza dei tempi il richiedente può appellarsi al RPCT che risponde entro 20 giorni . Per la richiesta di riesame si può compilare il modulo Diniego o ritardo nell'accesso civico - modulo F.

Costi

Costi accesso civico - Pagamento per il rilascio di dati, informazioni o documenti.

Regolamento

Deliberazione n. 291 del 21/06/2017 - Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del diritto di accesso civico ai documenti , informazioni e dati detenuti dall'Asl 3.

Registro degli accessi (atti e civico)

Registro degli accessi alla documentazione sanitaria

Periodo: dicembre 2017 - gennaio/febbraio 2018 (a cura del POU)

Periodo: marzo - dicembre 2018 (a cura del POU)

Periodo: anno 2019 (a cura del POU)

 

Ultima modifica mercoledì, 07 febbraio 2024 12:21