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Amianto: sorveglianza sanitaria ex esposti

Informazioni generali 

Premessa

A più di trent’anni dalla messa al bando di ogni forma di estrazione, lavorazione, importazione e commercio di amianto (Legge 257/1992), si continuano a registrare patologie neoplastiche e non neoplastiche, correlabili a pregresse esposizioni a fibre di amianto, che per lo più consistono in:

  • asbestosi
  • placche pleuriche
  • ispessimenti pleurici diffusi
  • tumore del polmone
  • mesotelioma pleurico
  • altre neoplasie (mesotelioma peritoneale ecc…)

Le patologie amianto correlate, in particolare quelle neoplastiche, sono caratterizzate da lunghi periodi di latenza, ovvero fra l’esposizione lavorativa e il loro manifestarsi possono trascorrere molti anni (fino a 30-40 anni). Per questo motivo è importante che i lavoratori che hanno svolto in passato attività a contatto con amianto ricevano informazioni e assistenza sulla opportunità di sottoporsi a controlli sanitari anche dopo la cessazione della esposizione professionale.

La Regione Liguria ha istituito pertanto un percorso sanitario e di assistenza informativa dedicato ai soggetti ex esposti ad amianto, gestito dagli ambulatori delle S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle cinque Asl liguri, secondo il protocollo di cui alla DGR 844/2023 del 04/08/2023. Si tratta di un insieme di procedure sanitarie periodiche e longitudinali nel tempo, finalizzate alla tutela della salute di soggetti che in passato sono stati professionalmente esposti ad amianto.

Chi sono gli aventi diritto?

Sono da considerarsi aventi diritto tutti i lavoratori con una pregressa esposizione lavorativa ad amianto, residenti nel territorio di Asl3, indipendentemente dalla sede lavorativa dove l’esposizione si è verificata e che rispettino le seguenti condizioni:

  • soggetti non occupati (pensionati, in condizione di sospensione o disoccupazione);
  • lavoratori in servizio (dipendenti o autonomi), occupati in aziende diverse da quelle dove sono stati esposti.

Sono esclusi i lavoratori che:

  • sono tuttora in servizio presso le aziende dove erano stati precedentemente esposti;
  • sono in continuità di esposizione, ovvero gli attualmente esposti.

Per loro la sorveglianza sanitaria compete ed è a carico del datore di lavoro che la effettua attraverso il medico competente aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo III).

Sono altresì esclusi i soggetti ai quali sia già stata diagnosticata una malattia professionale asbesto correlata; per tali soggetti i programmi di screening finalizzati alla diagnosi delle malattie neoplastiche asbesto correlate rimangono a carico dei Medici di Medicina Generale (MMG) ed eventualmente degli specialisti cui i lavoratori si fossero rivolti per i controlli periodici della patologia di base.

Gli aventi diritto avranno accesso gratuito al protocollo di sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto.

Come fare per presentare istanza di adesione?

Il procedimento per l’avvio alla sorveglianza sanitaria gratuita ha inizio con la richiesta d’iscrizione nel registro regionale ex esposti da parte del soggetto interessato, che dimostra/dichiara di aver avuto una pregressa esposizione lavorativa ad amianto, attraverso la compilazione di apposita modulistica, messa a disposizione sul sito o presso gli uffici della S.C. PSAL, con presentazione di:

Tale documentazione deve essere inviata alla S.C. PSAL tramite una delle seguenti modalità:

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, valutata l’istanza, verrà inviata al richiedente una lettera contenente la conferma o meno della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro degli esposti e contestualmente anche l’eventuale data del primo appuntamento.

L’accertamento dello stato di ex esposto è seguito dall’iscrizione del soggetto richiedente nel registro apposito.

Si precisa che l’iscrizione al registro regionale ha esclusivamente finalità epidemiologiche e prevenzionali e non costituisce in nessun caso presupposto o condizione per rivendicare, nei confronti degli Enti preposti, il riconoscimento di esposizione all’amianto ai fini previdenziali o assicurativi. Questo in ragione del fatto che l’individuazione dello stato di ex esposto ad amianto non si basa su evidenze oggettive, ma su dati anamnestici riferiti e su stime probabilistiche che hanno lo scopo esclusivo di permettere l’accesso al percorso di assistenza sanitaria.

In cosa consiste il programma di assistenza?

Assistenza di primo livello

Verificata la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione, i soggetti ex esposti vengono avviati all’assistenza sanitaria di primo livello, che consiste in una visita di medicina del lavoro, un intervento di counselling ed accertamenti clinici: esame spirometrico ed RX torace.

Al termine di questo iter, si profilano 3 possibilità:

  1. se l’esame clinico e gli accertamenti strumentali eseguiti risultano negativi per patologia asbesto correlata e sono trascorsi più di 30 anni dall’ultima esposizione conosciuta, l’ex esposto esce dal presente protocollo di sorveglianza sanitaria e quindi non sarà più ricontattato per ulteriori controlli;
  2. se l’esame clinico e gli accertamenti strumentali eseguiti sono negativi per patologia asbesto correlata e NON sono passati 30 anni dall’ultima esposizione conosciuta ad amianto, l’ex esposto sarà sottoposto ad un nuovo controllo dopo 3 anni;
  3. nel caso sia fatta l’ipotesi diagnostica di patologia neoplastica o non neoplastica asbesto correlata, si passa all’assistenza di secondo livello.

Assistenza di secondo livello

In caso di sospetto di patologia asbesto correlata, il medico della S.C. PSAL invia il soggetto ex esposto al centro di assistenza di secondo livello; tale struttura procederà alla valutazione degli esami già eseguiti e all’effettuazione di ulteriori accertamenti ritenuti necessari.

Controlli periodici

Per i soggetti che da un punto di vista clinico-strumentale risultano negativi sia al termine del percorso di 1° livello che a quello di 2° livello, è previsto dal programma un controllo periodico almeno triennale fino ai 30 anni dalla cessazione dell’esposizione.
Tale controllo seguirà lo schema di protocollo sanitario previsto per l’assistenza di primo livello.

In caso di diagnosi di patologia asbesto correlata, neoplastica o non neoplastica, il soggetto esce dal programma della sorveglianza sanitaria rivolta agli ex esposti.
In entrambi i casi, il paziente sarà preso in carico dalle strutture del SSR per il tramite del proprio MMG, secondo i canali ordinari previsti, per tutte le attività assistenziali relative alla patologia diagnosticata.
In caso di diagnosi di patologia non neoplastica, sarà preso in carico dal MMG anche per la prosecuzione dello screening finalizzato alla diagnosi delle patologie neoplastiche asbesto correlate, con cadenza indicata dallo specialista.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare le FAQ dedicate.

Ultima modifica mercoledì, 17 aprile 2024 14:14