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Domande più frequenti (FAQ) - amianto

1. Cos’è la sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto?

Si tratta di un insieme di procedure sanitarie che hanno la finalità di far emergere eventuali malattie amianto correlate e, più in generale, di tutelare la salute di soggetti che in passato sono stati esposti ad amianto per motivi di lavoro.

2. Cosa sono le patologie amianto correlate?

La pericolosità dell’amianto, che si può chiamare anche asbesto, dipende dal fatto che i materiali che lo contengono, a seguito di qualsiasi sollecitazione (manipolazione/lavorazione, vibrazioni, correnti, etc.) possono rilasciare nell'aria fibre potenzialmente respirabili. Se queste fibre vengono inalate possono andare a concentrarsi nei bronchi, nei polmoni e nella pleura, con la possibilità di provocare danni irreversibili.

Gli effetti nocivi per la salute sono dovuti alla capacità da parte di queste fibre di scatenare fenomeni di natura irritativa, degenerativa e anche cancerogena prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio.
Le patologie di maggior interesse sono le seguenti:

  • asbestosi: processo degenerativo a carico del polmone caratterizzato da formazione di cicatrici fibrose sempre più estese, che provocano ispessimento e indurimento del tessuto polmonare (fibrosi interstiziale progressiva). Di conseguenza si verifica una riduzione dello scambio di ossigeno fra l’aria inspirata e il sangue, e nel tempo si può sviluppare una grave insufficienza respiratoria. Questo di solito accade per esposizioni medio-alte ad amianto e per tempi prolungati;
  • placche pleuriche: ispessimenti della pleura polmonare, a volte con calcificazioni, che si verificano anche per esposizioni a basse dosi;
  • cancro (o carcinoma) polmonare: si manifesta di solito dopo 15-20 anni dal momento dell'ultima esposizione ed anche per questa patologia è stata riscontrata una stretta relazione con la quantità di asbesto inalata; il rischio è aggravato dall'abitudine al fumo di sigaretta;
  • mesotelioma pleurico-peritoneale: tumore maligno che interessa le membrane di rivestimento dei polmoni (pleura) e degli organi addominali (peritoneo): si manifesta anche dopo 25-40 anni dalla fine dell’esposizione ad amianto. In questo caso le attuali conoscenze scientifiche non permettono di stabilire un livello di esposizione minimo a fibre di amianto al di sotto del quale non sussista il rischio di contrarre il mesotelioma;
  • altre neoplasie: l'esposizione ad amianto è associata anche a tumori del tratto gastro-intestinale e della laringe.

3. Chi ha diritto ad accedere a questo servizio di sorveglianza sanitaria?

Sono da considerarsi aventi diritto tutti i soggetti che in passato hanno avuto un’esposizione lavorativa ad amianto, residenti nel territorio di competenza di Asl3, indipendentemente dalla sede lavorativa dove l’esposizione si è verificata, e che rispettino alcune condizioni.

La richiesta quindi può essere presentata SOLO dalle seguenti tipologie di soggetti residenti:

  • soggetti non occupati (pensionati, in condizione di sospensione o disoccupazione);
  • lavoratori in servizio (dipendenti o autonomi), occupati in aziende diverse da quelle dove sono stati esposti ad amianto.

Sono invece esclusi i lavoratori:

  • tuttora in servizio presso le aziende dove erano stati precedentemente esposti;
  • attualmente ancora esposti, ad esempio i lavoratori che svolgono attività di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Per queste ultime categorie la sorveglianza sanitaria spetta ed è a carico del datore di lavoro che la effettua attraverso il medico competente aziendale ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo III).

Sono esclusi anche i soggetti ai quali sia già stata diagnosticata una malattia professionale asbesto correlata. Per tali soggetti i programmi di screening finalizzati alla diagnosi delle malattie neoplastiche asbesto correlate rimangono a carico dei Medici di Medicina Generale (MMG) ed eventualmente degli specialisti cui i lavoratori si fossero rivolti per i controlli periodici della patologia di base.

4. Come presentare la domanda?

Il soggetto interessato compila la modulistica dedicata (modulo d’istanza ALLEGATO 1, informativa sulla tutela dei dati personali e particolari ALLEGATO 2, autocertificazione dell’avvenuta esposizione ALLEGATO 3 ed eventuale documentazione comprovante l’esposizione - vedi ALLEGATO 1) messa a disposizione sul sito di Asl3 e la trasmette alla S.C. PSAL, che è il servizio incaricato di gestire tutto il percorso proposto. Si ricorda l’importanza di inviare anche eventuale ulteriore documentazione comprovante l’esposizione (ad es.: copia del libretto di lavoro, contratti di lavoro, cedolini paga, copia della cartella sanitaria e di rischio e giudizi di idoneità, estratto conto contributivo INPS, riconoscimento benefici previdenziali INPS, ecc.).
Tale documentazione deve essere inviata alla S.C. PSAL tramite una delle seguenti modalità:

5. Con quali modalità e con quali tempistiche vengono valutate le istanze?

Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, valutata l’istanza, verrà inviata al richiedente una lettera contenente la conferma o meno della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro degli esposti e contestualmente anche l’eventuale data del primo appuntamento.
L’esame di tutta la documentazione pervenuta serve a verificare il possesso dei requisiti elencati nella FAQ. 3 da parte del soggetto richiedente. Una volta accertato lo stato di ex esposto il soggetto è iscritto in un apposito registro regionale ex esposti amianto.
Al termine della procedura di valutazione, verrà inviata al soggetto richiedente una lettera contenente il suo esito. In caso di accoglimento dell’istanza, verranno indicati anche la data e l’orario del primo appuntamento. La stessa lettera verrà inviata per conoscenza anche al MMG del soggetto richiedente.

6. In cosa consiste la sorveglianza sanitaria per i lavoratori ex esposti ad amianto effettuata presso la S.C. PSAL?

Verificata la sussistenza dei requisiti necessari per l’attivazione della sorveglianza sanitaria, i soggetti ex esposti verranno sottoposti agli accertamenti sanitari di primo livello (data e orario della visita vengono comunicati con le modalità già indicate nella FAQ. 5).

L’assistenza di primo livello prevede l’effettuazione di:

  • visita medica di medicina del lavoro e intervento di counselling da effettuarsi presso l’ambulatorio sito in Genova, Via Bainsizza 42, IV piano; al momento della visita verrà ulteriormente verificata la presenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel registro. In mancanza del possesso di tutti i requisiti richiesti, non saranno possibili l’iscrizione nel registro stesso e la presa in carico da parte del Servizio scrivente.
  • accertamenti clinici complementari (esame spirometrico e RX torace), da eseguirsi presso l’Ospedale Villa Scassi (Genova, Corso Scassi 1).

Durante la visita di medicina del lavoro verrà comunicato l’appuntamento per l’effettuazione di esame spirometrico e RX torace.

Si informa che, per facilitare l'accesso ai vari padiglioni da parte dell'utenza, è in funzione un servizio gratuito di trasporto interno mediante navetta-bus, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30, con capolinea in prossimità dell’ingresso di ponente (corso Magellano, vicino alla Chiesa di Cristo Re).

Nel caso in cui, durante gli accertamenti/visite di primo livello, venga posto il sospetto di patologia asbesto correlata, il lavoratore verrà inviato all’assistenza di secondo livello.

7. I soggetti ex esposti devono portare con sé eventuale documentazione sanitaria in loro possesso al momento dell’effettuazione degli accertamenti di primo livello?

Sì. In occasione della prima visita, ma anche delle ulteriori indagini cliniche previste, si raccomanda di portare i referti di accertamenti sanitari già effettuati in precedenza che riguardino le patologie oggetto di studio (in modo particolare quelli di tipo pneumologico).

8. Quali sono i passaggi successivi all’assistenza di primo livello?

Al termine dell’assistenza di primo livello, ci si può trovare di fronte a una delle seguenti tre possibilità:

  • se l’esame clinico e gli accertamenti strumentali eseguiti risultano negativi per patologia asbesto correlata e sono trascorsi più di 30 anni dall’ultima esposizione nota, si pone fine alla procedura di sorveglianza sanitaria;
  • se l’esame clinico e gli accertamenti strumentali eseguiti sono negativi per patologia asbesto correlata ma NON sono ancora passati 30 anni dall’ultima esposizione conosciuta ad amianto, l’ex esposto sarà invitato a sottoporsi ad un controllo con cadenza triennale, ripetendo gli accertamenti secondo lo schema di protocollo sanitario previsto per l’assistenza di primo livello;
  • nel caso sia fatta l’ipotesi diagnostica di patologia asbesto correlata, il soggetto ex esposto sarà inviato all’assistenza di secondo livello.

In tutti e tre i casi sopra citati al soggetto ex esposto e al suo MMG verrà inviata una lettera di comunicazione contenente l’esito del percorso di primo livello effettuato.

9. In caso di comparsa di sintomi sospetti per patologia asbesto correlata, comparsi nel periodo intercorrente tra le visite previste, come ci si deve comportare?

Il soggetto deve comunque rivolgersi al medico curante che, se lo ritiene necessario, potrà richiedere un’ulteriore visita (da prenotarsi mediante i canali previsti per il primo accesso, vedasi FAQ. 4). Resta implicito che, in caso di insorgenza di quadri clinici acuti, questi dovranno essere gestiti attraverso i canali previsti dal SSR (ad es, medico curante, sistema di emergenza territoriale, ecc…).

10. In che cosa consiste l’assistenza di secondo livello?

L’assistenza di secondo livello prevede l’effettuazione di un’ulteriore visita specialistica (pneumologica, chirurgica, ecc…) da effettuarsi presso l’Ospedale Villa Scassi (Genova, Corso Scassi 1).

11. Quali sono i passaggi successivi all’assistenza di secondo livello?

Nel caso in cui gli accertamenti di secondo livello confermassero la diagnosi di patologia asbesto correlata, si dovrà procedere in uno dei modi di seguito elencati.

  • In caso di diagnosi di patologia asbesto correlata, il medico che ha posto la diagnosi potrà inviare il soggetto ad eventuali ulteriori accertamenti clinici/visite specialistiche, se ritenuti opportuni. Di tale evenienza dovrà anche informare il personale sanitario della S.C. PSAL per l’aggiornamento della cartella clinica e per riferire al MMG delle condizioni del proprio assistito;
  • In caso di esito negativo degli accertamenti di secondo livello, il medico, che ha in carico il paziente, ne darà sempre comunicazione al personale della S.C. PSAL che informerà il paziente ed il MMG, tramite invio di una lettera come previsto dal protocollo, di una delle seguenti possibilità:
    • se sono trascorsi non più di 30 anni dall’ultima esposizione nota, prevedere un controllo almeno triennale;
    • se sono trascorsi invece più di 30 anni, si pone fine alla sorveglianza sanitaria.

12. Per quale motivo il termine di 30 anni è stato stabilito come discrimine per proseguire o meno con i controlli a cadenza triennale, successivi al primo?

Gli Atti della Conferenza Internazionale sul Monitoraggio e Sorveglianza delle malattie asbesto correlate di Helsinki del 10-13 febbraio 2014 propongono che il follow-up dei lavoratori altamente esposti all'amianto venga proseguito fino a 30 anni dopo la cessazione dell'esposizione.

13. In caso di diagnosi di patologia asbesto correlata il soggetto ex esposto sarà preso in carico dalla S.C. PSAL per gli eventuali ulteriori accertamenti raccomandati, per la prescrizione delle terapie e per il follow-up?

No. Nel momento in cui all’ex esposto, dagli accertamenti effettuati in sorveglianza sanitaria, è posta diagnosi di patologia asbesto correlata, gli eventuali ulteriori accertamenti, la prescrizione delle terapie e il follow-up seguono i canali tradizionali del SSR (Sistema Sanitario Regionale), comuni a tutti i cittadini.

14. Le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici ricompresi all’interno della sorveglianza sanitaria dei lavoratori ex esposti ad amianto comportano il pagamento di un ticket?

No. Gli aventi diritto hanno accesso gratuito al protocollo di sorveglianza sanitaria ex esposti ad amianto, grazie ad un codice di esenzione appositamente istituito (D97).

15. L’iscrizione nel registro degli ex esposti può servire anche per la richiesta/revisione di eventuali benefici previdenziali/assicurativi legati all’esposizione ad amianto?

No. L’iscrizione al registro regionale ha esclusivamente finalità epidemiologiche e prevenzionali e non costituisce in nessun caso presupposto o condizione per rivendicare, nei confronti degli Enti preposti, il riconoscimento di esposizione all’amianto ai fini previdenziali o assicurativi in quanto l’individuazione dello stato di ex esposto ad amianto non si basa su evidenze oggettive, ma su dati anamnestici riferiti e su stime probabilistiche, con lo scopo esclusivo di permettere l’accesso al percorso di assistenza sanitaria.

16. In caso di riscontro di patologia amianto correlata, quali adempimenti medico-legali devono essere avviati?

In caso di riscontro di patologia amianto correlata verranno avviati gli adempimenti medico-legali previsti, ed in particolare:

  • trasmissione del primo certificato di malattia professionale ad INAIL;
  • trasmissione della denuncia/segnalazione di malattia professionale ad Asl ed INAIL ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65;
  • trasmissione del referto all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 c.p. e 334 c.p.p.

17. Come ricevere ulteriori informazioni?

Per ulteriori informazioni, è possibile utilizzare la casella di posta elettronica dedicata: exesposti.amianto@asl3.liguria.it.

18. E se il servizio ha necessità di contattare l’utente?

In occasione della prima visita o del counselling verranno stabilite le modalità con cui l’utente preferisce essere contattato tra i canali già elencati nella FAQ. 4. Verrà comunque richiesto un contatto telefonico dell’utente stesso o di persona di sua fiducia al quale anticipare l’invio ufficiale delle comunicazioni.

Ultima modifica martedì, 16 aprile 2024 07:11