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Esenzione per patologia cronica o malattia rara

Esenzione per patologia cronica

Per ottenere l’esenzione ticket per malattia cronica ed invalidante, di cui al D.M. 329/99, l’assistito deve presentare agli Sportelli Anagrafe una certificazione redatta da specialista di struttura pubblica attestante la patologia.
L’esenzione può essere altresì riconosciuta con la presentazione di:

  • certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
  • copia della cartella clinica rilasciata da struttura ospedaliera pubblica;
  • copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
  • copia della cartella clinica rilasciata da istituti di ricovero accreditati operanti nell’ambito del SSN.

In tutti questi casi la documentazione clinica deve essere sottoposta alla valutazione del medico del Distretto.
All’assistito verrà rilasciato un tesserino con indicato il codice della patologia in esenzione.

I soggetti esenti per malattia cronica hanno diritto, oltre all’esenzione ticket sulle prestazioni elencate nel D.M. 329/99, all’esenzione ticket sui farmaci correlati alla patologia solo se titolari anche di un’esenzione per reddito (per farmaco correlato si intende quello che riporta in scheda tecnica l’indicazione della patologia in esenzione).

N.B. Le prestazioni finalizzate alla diagnosi di malattia cronica ed invalidante non prevedono l’esenzione dalla partecipazione al costo.

Esenzioni ticket per malattia rara

Per ottenere l’esenzione ticket per malattia rara, di cui al D.M. 279/01 , l’assistito deve presentare alla ASL di residenza una certificazione redatta da uno specialista del Centro di Riferimento o Presidio della rete regionale di cui alla DGR n. 1519 del 21/11/2008 attestante la malattia rara.
I Centri di Riferimento o i Presidi della Rete rilasciano all’assistito la certificazione di malattia rara con Sistema Informatico, pertanto l’assistito può recarsi direttamente allo sportello anagrafe del distretto dove gli verrà rilasciato un tesserino con l’indicazione del codice della malattia rara.

A causa della complessità e varietà delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia rara il D.M. di riferimento non definisce le prestazioni erogabili in esenzione, ma prevede che le suddette prestazioni siano individuate in un protocollo terapeutico redatto dal Centro di Riferimento o dal Presidio della Rete.

Pertanto le prestazioni erogabili in esenzione sono definite dai Centri di riferimento e dai Presidi della Rete secondo criteri di efficacia e di appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali.

 L’esenzione dalla partecipazione al costo è estesa anche alle indagini volte all’accertamento della malattia rara e alle indagini genetiche sui familiari dell’assistito, eventualmente necessarie per la diagnosi di malattia rara di origine genetica (codice esenzione R99).

Inoltre i soggetti esenti per malattia rara hanno diritto:

  • ai farmaci in fascia A individuati nel protocollo terapeutico redatto dal Centro di Riferimento. Sono esentati dalla quota a carico dall’assistito (ticket 2 o 4 €); pagano la differenza con il prezzo massimo di rimborso;
  • ai farmaci in fascia C individuati nel protocollo terapeutico.

La fornitura dei farmaci, compresi quelli di fascia C, rientra nelle attività di presa in carico del paziente e pertanto è soggetta ad erogazione diretta da parte dei Centri/presidi della rete sul territorio (DGR n. 1053/2011) o delle farmacie aziendali della ASL.

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria
Ultima modifica martedì, 20 dicembre 2022 13:32