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Registrazione e aggiornamento imprese alimentari - IAN

Con applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 è stato stabilito che gli Operatori del Settore Alimentare (Osa) debbano notificare all'Autorità Competente in materia di sicurezza alimentare (Asl) ogni impresa alimentare posta sotto il loro controllo che esegua una qualsiasi attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, vendita e somministrazione di alimenti.

Inoltre, tali operatori hanno l'obbligo di notificare qualsivoglia cambiamento significativo di attività, in modo che l'Autorità Competente disponga costantemente di informazioni aggiornate.

Modalità di inoltro della notifica sanitaria
Con D.G.R. n. 476 del 16 giugno 2017, di recepimento della 46/CU del 04/05/2017, la Regione Liguria ha stabilito le modalità di applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2016 n. 126 fissando, tra l'altro, le procedure per l'inoltro della notifica di inizio attività o di variazioni significative da parte delle imprese del settore alimentare.

Per quanto concerne le attività alimentari, con la suddetta deliberazione viene stabilito che l'unico ufficio competente a ricevere la notifica sanitaria è lo sportello unico delle attività produttive (Suap) presente nel Comune in cui l'impresa alimentare ha la sede operativa. Mediante collegamento al sito https://www.impresainungiorno.gov.it/ è possibile presentare la SCIA al SUAP del Comune di riferimento.

La notifica sanitaria per le attività alimentari (art. 6 del regolamento (CE) 852/2004), compilata sui moduli previsti dalla 46/CU (reperibili su http://www.regione.liguria.it/argomenti/vivere-e-lavorare-in-liguria/imprese-e-lavoro/commercio/modulistica-suap.html), deve essere allegata alla SCIA presentata informaticamente al SUAP, unitamente all’attestazione di versamento a favore dell'ASL dell'importo stabilito dal D.Lgs. 32/2021 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117  - allegato 2 – sezione 8, punto 7, (G.U. n.62 del 13 marzo 2021):

7 - "Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento" - 20€

Questa tariffa unica sostituisce quelle previste tariffario regionale, punto 128, DGR N. 1197 del 04/10/2013 e N. 1556 del 06/12/2013 può essere effettuato con il sistema Pago Liguria

  • https://nrp.regione.liguria.it/portalecittadino/
    Settore "pagamenti senza avviso" selezionare ente creditore "Asl 3"
    cosa vuoi pagare "Igiene Alimenti e Nutrizione – Igiene Alimenti e Nutrizione – D.Lgs 32"
    seleziona importo: "20.00€" registrazione art. 6 Reg.CE 852/2004 (All.2 sez. 8)
    causale: nome impresa e indirizzo stabilimento

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 6 comma 14 del D.Lvo 32/2021,_le tariffe (NB: non la notifica per gli aggiornamenti della registrazione), non sono dovute nei seguenti casi:

  • sospensione o revoca della registrazione,
  • variazione della toponomastica,
  • variazione di rappresentante legale di società di capitali

 

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione sanitaria - prevenzione
Ultima modifica lunedì, 31 ottobre 2022 15:51