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Deroghe per locali sotterranei o semisotterranei

Informazioni generali sull'Autorizzazione in deroga all'utilizzo di locali sotteranei/semisotteranei da destinarsi al lavoro
Art. 65, comma 3 – D.Lgs 81/08

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si richiede la deroga. In nessun caso l'autorizzazione ex art. 65, comma 3 può costituire titolo all'esercizio di una attività imprenditoriale o sostituire le previste abilitazioni edilizie.
La deroga non è necessaria, in base al comma 2, quando ricorrano "...particolari esigenze tecniche...". Il datore di lavoro dovrà provvedere comunque ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

In presenza di attività lavorative nelle quali è prevedibile l'emissione di agenti nocivi la deroga non potrà essere concessa, a meno che non venga dimostrato che, per i particolari accorgimenti tecnici adottati (ad esempio lavorazioni a ciclo chiuso), venga annullata la liberazione nei locali di sostanze dannose. In questi casi si valuterà il singolo caso. Si fornisce elenco non esaustivo di attività nelle quali è presumibile che vi sia l'emissione di agenti nocivi: galvanica, verniciatura, saldatura, fusione metalli, falegnameria con lavorazione di legni duri, uso di minerali a spruzzo, lavorazioni di materie plastiche a caldo, sviluppo e stampa, uso di solventi e collanti, carica di accumulatori, tipografie, officine con prova motori.

Il rilascio dell’autorizzazione in deroga per locali sotterranei/semisotterranei posti all’interno delle fasce di inondabilità di cui ai vigenti piani di bacino, è subordinata all’adozione di soluzioni strutturali/scelte organizzative/accorgimenti tecnici atti ad eliminare/ridurre al minimo i rischi derivanti da un eventuale allagamento/inondazione, ivi compresa l’adozione di piani di emergenza interni coordinati con la pianificazione di protezione civile comunale. Comunque per i locali sotterranei/semisotterranei posti in fascia fluviale A dovrà essere prevista l’interdizione all’uso e all’accesso in caso di allerta arancione o rossa. Per i locali posti al difuori delle fasce di inondabilità classificate, si dovrà comunque dimostrare di aver valutato ed eventualmente provveduto ad eliminare/ridurre al minimo i rischi derivanti da un eventuale allagamento/inondazione.

Definizioni

  • Piano di campagna: la superficie riconducibile o associata all'orizzontale che rappresenta il terreno ad una determinata quota. In caso di terreni in pendenza il piano di campagna viene riferito alla superficie corrispondente alla quota media degli interramenti su ogni parte del locale.
  • Locali sotterranei: quando il piano orizzontale contenente l'intradosso del solaio di copertura del locale risulta sotto o al pari del piano di campagna.
  • Locali semisotterranei: quando la quota Q tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è compreso tra 1,2 m e l'altezza del locale.
  • Locali fuori terra: quando la quota Q tra il piano di calpestio del locale ed il piano di campagna è inferiore a 1,2 m, oppure quando il piano di calpestio è allo stesso livello del piano di campagna per almeno 5 mt misurati perpendicolarmente alla parete stessa.

La domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga deve essere presentata alla S.C. P.S.A.L. – Direzione, preferibilmente via Posta Elettronica Certificata (PEC), in alternativa a mezzo raccomandata o tramite consegna a mano.
Non potranno essere accolte richieste anche parzialmente incomplete.
L'autorizzazione in deroga ex art. 65, comma 3, rilasciata al datore di lavoro, rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati.
Per il procedimento amministrativo di rilascio o di diniego dell’autorizzazione in deroga trova applicazione la Legge 241/90 e s.m.i.

 

 

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria
Ultima modifica venerdì, 30 dicembre 2022 15:57