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Art. 10 comma 1 ter Legge n. 52 del 19/5/2022

 

Come risulta dal testo della Legge n 52 del 19 maggio 2022 i lavoratori fragili le cui patologie rientrano fra quelle previste nel Decreto del Ministro della Salute del 4 aprile 2022, possono assentarsi dal lavoro con certificazione rilasciata dal medico di medicina generale quando la loro attività lavorativa non è esplicabile in modalità agile.

Tale assenza è equiparata ad ospedalizzazione ai fini dell’estensione del periodo di comporto.

In questo caso non è prevista la competenza valutativa della SC Medicina Legale.

In base all’art 10 comma 1 ter della medesima Legge la possibilità di cui sopra è stata rinnovata anche per i lavoratori fragili affetti da immunodepressione, esiti di patologie neoplastiche o che effettuino le relative terapie salvavita, come già previsto dall’art 26 comma 2 della Legge n 27 del 24 aprile 2020.

Anche in questo caso la certificazione deve essere rilasciata dal medico di medicina generale sulla base di un’attestazione della SC Medicina Legale da cui risulti la presenza delle condizioni patologiche previste dalla normativa.

In entrambi i casi la proroga dell’astensione dal lavoro è fissata al 30 giugno 2022

La documentazione da presentare alla S.C. Medicina Legale:

  • domanda
  • modulo privacy
  • documento di identità (in corso di validità)
  • tessera TEAM (codice fiscale)
  • certificazione medica specialistica attestante lo stato immunodepressivo o la patologia oncologica in atto e relative terapie salvavita

 

Ultima modifica lunedì, 13 giugno 2022 11:48
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