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Sottoprodotti di origine animale

La Struttura semplice dipartimentale igiene allevamenti e produzioni zootecniche (Ssd Iapz) svolge attività di vigilanza sul trasporto, raccolta, trasformazione, distruzione, risanamento dei sottoprodotti di origine animale (Soa), con l’obiettivo di verificare il corretto smaltimento e successivo utilizzo.

Applicabilità

  • sottoprodotti ed avanzi provenienti dalla lavorazione di prodotti di origine animale
  • carcasse animali deceduti

Classificazione sottoprodotti

  • materiali di categoria 1: Destinati alla distruzione
  • materiali di categoria 2: Non destinati alla alimentazione animale e stallatico
  • materiali di Categoria 3: Non destinati alla alimentazione umana.

Tipologie di autorizzazioni

Riconoscimento di stabilimenti ed impianti (art 24 Reg. CE 1069/2009)

Gli operatori assicurano che gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo siano riconosciuti dalle autorità competenti, qualora tali stabilimenti o impianti svolgano le attività dettagliatamente descritte nell’art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009.

Gli impianti che gestiscono dei sottoprodotti di origine animale devono essere registrati e/o riconosciuti dalla Asl territorialmente competente, che provvederà ad inserire gli operatori in appositi elenchi ministeriali (Sinvsa). 
I requisiti per ottenere il riconoscimento sono stabiliti dall'art. 25 del reg. CE 1069/2009.
La Domanda di riconoscimento va presentata a questa Struttura compilando l’apposito Modulo di istanza e allegando la scheda di rilevazione tipologia di attività.
Alla domanda vanno allegati i documenti indicati nel modulo stesso, nonché il pagamento della tariffa prevista dal tariffario regionale.
A seguito della domanda verrà concordato un appuntamento per l’ispezione dei locali.
Dopo l’ispezione e la valutazione della documentazione fornita, in caso di esito favorevole, la Struttura assegnerà il riconoscimento provvisorio che, dopo 3 mesi ed un ulteriore sopralluogo eseguito senza preavviso in fase di attività dell’impresa, lo tramuterà in riconoscimento definitivo, se i requisiti saranno mantenuti.
Il riconoscimento non ha scadenza.

Registrazione degli operatori, degli stabilimenti ed impianti (art 23 Reg. CE 1069/2009)

Gli impianti non riconosciuti vanno registrati se non altrimenti stabilito da eventuali deroghe.

Descrizione dettagliata delle attività oggetto di registrazione è indicata nell’istanza di registrazione, che va  presentata a questa Struttura Complessa compilando l’apposito Modulo.
Ai fini della registrazione, gli operatori, prima di iniziare le attività, informano l'autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che sono attivi in qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; trasmettono all'Autorità competente informazioni su:

  • la categoria dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati sotto il loro controllo
  • la natura delle operazioni svolte, nell'ambito delle quali sono utilizzati sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come materiale di partenza.

Gli operatori forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti o impianti sotto il loro controllo di cui al paragrafo 1, lettera a), compreso ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività quale l'eventuale chiusura di uno stabilimento o impianto esistente.

In deroga al paragrafo 1, non è richiesta notifica ai fini della registrazione per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti che generano sottoprodotti di origine animale sono già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 o del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché per le attività in relazione alle quali gli stabilimenti o gli impianti sono già stati riconosciuti in conformità dell'articolo 24 del presente regolamento.

La stessa deroga si applica alle attività che comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale solo in loco, effettuate in aziende agricole o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti.

NOTA al Trasporto sottoprodotti di Origine Animale

Per la comunicazione dell’utilizzo veicolo/contenitore per trasporto di sottoprodotti di origine animale (Soa) da parte dell’operatore registrato per l’attività di trasporto dei sottoprodotti è necessario utilizzare il modulo allegato.

Considerata la complessità dell’argomento, Per informazioni contattare la struttura.

Legislazione principale

Reg. CE 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

Reg. UE 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.

Linee Guida Conferenza Stato-Regioni   REP.ATTI n. 20/CU del 07.02.2013, recepita da Regione Liguria con DGR n. 687 del 14/06/2013.

Moduli e tariffe S.S.D Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione sanitaria - prevenzione
  • Contatti:

    Segreteria SSD IAPZ 010 849 8672
    e-mail: igiene.allevamenti@asl3.liguria.it
    telefono 010 849 8672 / 8673 / 8676
    fax 010 849 8762

Ultima modifica giovedì, 22 settembre 2022 08:32