Dove va presentata la domanda di astensione dal lavoro per congedo di maternità?
La donna in stato di gravidanza, dipendente pubblico o privato, in condizioni di salute tali per cui il proseguimento dell' attività lavorativa comporta un rischio per la sua salute, per il proseguimento della gravidanza o per il feto, può richiedere di essere posta in congedo retribuito per il periodo in cui tale rischio sia documentato.
Dal 5 febbraio 2018 la visita gratuita per l’astensione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza (gravidanza a rischio), da effettuarsi presso gli ambulatori della S.C. Medicina Legale, avverrà solo su prenotazione tramite CUP, senza prescrizione medica.
Se una donna svolge un lavoro pesante o a rischio, dove può presentare la domanda di astensione dal lavoro per congedo di maternità?
Per le categorie di lavoratrici che effettuano lavori cosiddetti a rischio o per determinate categorie (per esempio donne impiegate in lavori che richiedono la permanenza in piedi per lungo tempo) e in assenza di patologia la competenza è tuttora della Direzione Provinciale del Lavoro, a cui deve essere presentata la richiesta.
Dopo aver consegnato la domanda di astensione dal lavoro per congedo di maternità all'ASL è necessario rivolgersi ad un patronato?
Al momento della visita la gestante dovrà avere con sè la seguente documentazione:
- domanda debitamente compilata
- modello privacy compilato
- documento di identità
- tessera sanitaria
- documentazione utile per la corretta individuazione del datore o dei datori di lavoro (es. contratto di lavoro o busta paga)
- certificato in originale, rilasciato dal medico specialista in ginecologia, indicante la data dell'ultima mestruazione, la settimana di gestazione, la data presunta del parto, la patologia per cui è necessaria l'astensione dal lavoro e il rischio comportato da tale patologia, il periodo per cui tale astensione dal lavoro è necessaria.
È necessario comunicare al datore di lavoro l'assenza per gravidanza?
La comunicazione al datore di lavoro è prevista dalle rispettive disposizioni contrattuali della lavoratrice.