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Assistenza sanitaria transfrontaliera

Il Decreto Legislativo n. 38 del 4/3/14, che recepisce le Direttive europee 24/2011 e 52/2012, elimina gli ostacoli che impediscono ai pazienti  di curarsi in altri Paesi UE, formalizzando il diritto di recarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza per curarsi ed ottenere, al proprio rientro, il rimborso delle spese sostenute. Pertanto il Decreto si applica  alle prestazioni di assistenza sanitaria  transfrontaliera di cui gli Iscritti SSN intendono fruire in un altro paese dell’UE.

Il D.Lgs 38/14 prevede che Il Ministero della Salute con successivo decreto definisca l’elenco delle prestazioni che devono essere preventivamente autorizzate.
In attesa dell’emanazione del DM sopra citato e al fine di adottare comportamenti omogenei, le Regioni hanno individuato un primo e provvisorio elenco di prestazioni che devono essere preventivamente autorizzate .

I criteri con cui sono state individuate le prestazioni sono:

  • prestazioni ad alto contenuto tecnologico;
  • prestazioni a rischio di inappropriatezza clinica e/o organizzativa o sulle quali si possono generare comportamenti opportunistici;
  • prestazioni che prevedono specifiche condizioni di erogabilità.

Sono da sottoporre ad autorizzazione preventiva:

Ricoveri

  • ricoveri con almeno una notte in ospedale;
  • ricoveri (qualsiasi regime) afferenti ai 108 DRG potenzialmente inappropriati;
  • ricoveri chirurgici diurni (day hospital e day surgery);
  • day hospital medici per i quali è necessario un piano di trattamento;
  • ricoveri in residenze sanitarie o socio-sanitarie.

Prestazioni ambulatoriali
Sono stati individuati i seguenti gruppi di prestazioni ambulatoriali:

  • risonanze magnetiche;
  • medicina nucleare (scintigrafie, tomografie, PET);
  • chirurgia ambulatoriale;
  • radioterapia.

Per la radioterapia occorre un piano di trattamento prima di procedere al computo del rimborso.

Le altre prestazioni ammesse al rimborso, per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva, sono tutte le prestazioni previste dai LEA regionali (livelli essenziali di assistenza).

Il Decreto NON si applica alle seguenti prestazioni:

  • servizi assistenziali di lunga durata;
  • trapianti d’organo;
  • programmi di vaccinazione contro le malattie contagiose.

Il rimborso delle prestazioni ambulatoriali specialistiche e dei ricoveri ospedalieri è previsto per cittadini residenti nel territorio di ASL 3 ed iscritti al Servizio Sanitario Regionale.
Il rimborso dei costi sostenuti per l’assistenza transfrontaliera è effettuato in misura corrispondente alle tariffe regionali in vigore.
In caso di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il rimborso viene effettuato al netto della compartecipazione alla spesa (ticket) e della quota fissa per ricetta secondo la normativa vigente. In ogni caso il rimborso non può superare il costo sostenuto per l’assistenza all’estero.

Qualora venga presentata domanda di verifica relativa ad una prestazione da erogarsi in regime di ricovero, che in Regione Liguria viene di norma erogata in regime ambulatoriale, ASL riconoscerà all’assistito un rimborso pari alla tariffa ambulatoriale regionale, al netto dei ticket, come da normativa vigente, fatti salvi i casi in cui la documentazione medica presentata attesti la necessità del ricovero.

Eventuali danni alla salute, derivanti da prestazioni sanitarie transfrontaliere di cui si siano avvalse persone assicurate in Italia, non sono in alcun modo imputabili al Servizio Sanitario Nazionale, ancorché le prestazioni stesse siano state preventivamente autorizzate dalle ASL ai sensi dell'art. 9 comma 9 e dell'articolo 10 del D.lgs 38/2014.

L’assistito che intenda beneficiare dell’assistenza transfrontaliera e del conseguente rimborso deve in ogni caso presentare apposita domanda al Distretto di competenza.

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria
Ultima modifica lunedì, 02 maggio 2016 09:23