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Rilascio autorizzazioni per trasporti programmati in ambulanza

Nota importante: dal 1° ottobre 2021 sono riprese le autorizzazioni distrettuali per i trasporti in ambulanza ordinari e dializzati. Tutte le richieste prive di convalida da parte del Medico Funzionario del Distretto pertanto non saranno più valide.

Il paziente impossibilitato a deambulare che rientra nella casistica prevista dalla DGR n. 441 del 26/04/2007 può usufruire, previa richiesta medica, del trasporto in ambulanza dal domicilio al presidio di cura e viceversa.
L'assistito munito di richiesta medica redatta su ricettario regionale si reca dal Medico Funzionario del Distretto territorialmente competente per l'autorizzazione preventiva al trasporto.
Il medico, valutata la congruità della prescrizione, appone l'autorizzazione mediante timbro e firma e la riconsegna all'utente. All'atto del trasporto l'assistito consegnerà la richiesta autorizzata al personale della P.A. che effettua il trasporto.

Trasporti ordinari richiesti da medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta (Art 9 - DGR n. 441 del 26/04/2007)

I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta possono richiedere alla ASL, attraverso il ricettario regionale, apponendo la diagnosi clinica, l’autorizzazione al trasporto di pazienti dal domicilio alla struttura di ricovero pubblica o accreditata, convenzionata/contrattualizzata ovvero dal domicilio alla struttura pubblica o accreditata, convenzionata/contrattualizzata per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) o follow-up di patologie croniche di cui al DM 329/99 e successive modificazioni esclusivamente nei seguenti casi:

  • ultrasessantacinquenni in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità;
  • assistiti con qualsiasi tipo di invalidità accertata di grado superiore al 67% in condizioni di temporanea non deambulabilità;
  • pazienti con patologie oncologiche che necessitano di eseguire cicli terapeutici di chemioterapia o radioterapia (per questi pazienti è necessaria la certificazione della necessità del trasporto sanitario redatto dal Medico del Centro Oncologico);
  • pazienti affetti da patologie neurologiche in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità;
  • pazienti in possesso di esenzione per patologia cronica o malattia rara o patologia oncologica (ai sensi del D.M. 329 e D.M. 279/2001) in condizioni di permanente o temporanea non deambulabilità;
  • particolari casi di gravi situazioni invalidanti determinanti la temporanea o permanente non deambulabilità, non comprese nei casi succitati, su motivata proposta del medico di medicina generale e comunque autorizzato dal medico ASL.

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria
Ultima modifica mercoledì, 06 ottobre 2021 15:35