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Registrazione dei pascoli

Descrizione del procedimento

Per la registrazione dei pascoli, in un determinato lotto pascolativo, pubblico o privato, la richiesta è fatta dall’operatore che ha titolarità all’uso del lotto stesso, ossia il proprietario o l’affittuario, anche stagionale, almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività di pascolo. La richiesta, è corredata dal nulla osta del Comune sede di pascolo nel caso in cui il medesimo Comune non sia concessionario e dal contratto di uso (proprietà o affitto). Per le attività di pascolo vagante il codice aziendale ed il numero di registrazione unico sono attribuiti al luogo principale in cui sono presenti le strutture per l’eventuale ricovero transitorio di una parte degli animali. Sono possibili le seguenti opzioni:

  • Indirizzo pascolo omogeneo - pascolo a cui possono accedere contemporaneamente animali provenienti da un solo stabilimento
  • Indirizzo pascolo promiscuo - pascolo a cui possono accedere contemporaneamente animali provenienti da più stabilimenti.

Prima della movimentazione per monticazione, transumanza, alpeggio, gli animali devono essere testati per le malattie soggette ai piani nazionali di eradicazione. Come previsto dal manuale operativo si richiede la geolocalizzazione a poligono del pascolo.

Movimenti verso e da pascolo

L’operatore che movimenta animali verso o da un pascolo inserisce in BDN: la richiesta di autorizzazione al trasferimento specificando l’inizio dell’effettivo periodo di pascolamento almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali. Tale richiesta deve essere validata dalla ASL competente sul pascolo per consentire la generazione dei documenti di accompagnamento verso quel determinato pascolo, documenti che ne attestano l’effettivo utilizzo. Nell’ambito della stessa provincia e in presenza dei requisiti inerenti allo stato sanitario dei territori e degli animali, la validazione della movimentazione verso e da pascolo, può non essere prevista. La comunicazione di rientro allo stabilimento di origine deve essere fatta almeno 15 giorni prima del previsto rientro. Tale richiesta è resa disponibile per la ASL competente sullo stabilimento e consente la generazione dei documenti di accompagnamento di rientro dal pascolo.

Tempi del procedimento

30 giorni dall’inizio del procedimento. Nel caso in cui la richiesta, consegnata presso l’ufficio, risulti non conforme in quanto non corretta, carente di dati, di documentazione da allegare, o non correttamente compilata, ne viene richiesto l’adeguamento. Ciò sospende i termini del procedimento. Anche nel caso in cui la pratica venga trasmessa agli uffici comunali si sospendono i termini del procedimento. Una volta verificata l’idoneità della struttura viene rilasciato il codice di registrazione, indicando il numero massimo di animali detenibili.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Liguria, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Pagamento della prestazione

Come da tariffario previsto da D.G.R. n. 656/2022 pagamento di € 20,00 su:
c/c bancario BPER banca IBAN IT12D0538701406000047047162 intestato ad “A.S.L. 3 – S.C. Sanità animale – Tesoreria”, - causale codice “131 D.L.VO 32/2021”
c/c postale 29922150 intestato ad “A.S.L. 3 – S.C. Sanità animale – Tesoreria”, - causale codice “131 D.L.VO 32/2021”

Ufficio al quale rivolgersi per informazioni

Sedi e orari S.C. Sanità Animale

Ultima modifica martedì, 12 dicembre 2023 14:13