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Patente di abilitazione all’impiego dei gas tossici

Modalità di partecipazione agli esami per l'abilitazione all'impiego di gas tossici

Ogni anno sono indette due sessioni d’esame nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre come previsto dall’art. 31 del R.D. 147/1927.
I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:

  • entro fine marzo per la sessione d’esame aprile-maggio
  • entro fine settembre per la sessione d’esame di ottobre-novembre

Requisiti per l’ammissione agli esami:

  • aver compiuto 18 anni;
  • possesso del diploma della scuola dell’obbligo (per i nati prima del 01/01/1953 certificato di studi elementari, per quelli nati dopo tale data si richiede la copia del diploma di scuola media inferiore);
  • non essere incorsi nei casi di indegnità previsti dall’art. 29 del R.D. 9/1/1927 n. 147.

Domande di partecipazione agli esami:
Coloro che, in possesso dei requisiti prescritti (età, titolo di studio ed integrità morale), intendano ottenere il certificato di abilitazione all’uso dei gas tossici, devono presentare, entro i termini temporali sopra descritti, domanda di partecipazione agli esami:

  1. inviandola, a mezzo di posta raccomandata A/R a: ASL 3 “Genovese”, all’Ufficio Protocollo Via A. Bertani, 4 - 16125 Genova;
  2. presentandola presso una delle sedi dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
    (Via Assarotti, 35 - Via Operai, 80 - Via Camozzini 95 R - Via Bonghi, 6 - Via Soliman, 7 Genova);
  3. per posta elettronica al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.asl3.liguria.it.

Le domande vanno indirizzate al Presidente della Commissione Tecnica Permanente per i gas tossici - Via A. Bertani, 4 - 16125  Genova.
Nella domanda di ammissione, con apposta marca da bollo,  gli aspiranti dovranno indicare i dati anagrafici, la residenza presso cui dovrà essere effettuata ogni comunicazione relativa al procedimento amministrativo, il/i gas per i quali viene richiesta l’abilitazione.
Alla domanda dovranno essere allegati:

  • modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 nel quale viene dichiarato:
  • la data ed il luogo di nascita;
  • la residenza;
  • il titolo di studio posseduto, specificando l’Istituto scolastico, la data e la relativa sede presso cui è stato conseguito (il diploma va allegato alla domanda in  copia fotostatica).
  • il certificato generale del casellario giudiziale (di data non anteriore a due mesi rispetto alla data di presentazione della domanda) o dichiarazione sostitutiva di atto notorio; 
  • la ricevuta di versamento (il cui importo è previsto dal tariffario regionale alla voce 62) link sul tariffario regionale, effettuato con bollettino postale sul conto corrente n. 21567169 intestato a ASL 3 ”Genovese” Servizio Tesoreria, indicando come causale “conseguimento patente impiego gas tossici”
  • una fotografia recente formato tessera;

Programma d'esame

Scarica il programma d'esame in formato pdf dalla box Documenti.

Rilascio della patente di abilitazione

Per coloro che avranno superato l’esame, la Commissione effettuerà ulteriori verifiche sulla presenza di eventuali pendenze penali e, in caso di assenza delle stesse, procederà al rilascio della patente di abilitazione.
Espletati questi accertamenti la Segreteria comunicherà telefonicamente agli interessati le modalità per il ritiro della patente.
La patente di abilitazione verrà rilasciata direttamente all’interessato.
I dati contenuti nella patente di abilitazione ed altre informazioni utili nell’ambito del procedimento amministrativo, verranno immessi in un archivio informatizzato con elenco nominale. Tale archivio sarà aggiornato con le successive revisioni e segnalazioni di modifiche anagrafiche.
I titolari delle patenti di abilitazione hanno l’obbligo di comunicare in forma scritta alla competente Commissione Tecnica Permanente, che ha provveduto al rilascio o revisione della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Revisione della patente di abilitazione

La patente di abilitazione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio o dell’ultima revisione. Il Ministero della Salute ogni anno dispone, con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la revisione delle patenti di abilitazione rilasciate o revisionate nel corso del 5° anno precedente rispetto a quello di adozione del provvedimento. La revisione della patente non comporta prove d’esame.
I soggetti interessati alla revisione devono inoltrare domanda di revisione
alla Commissione Tecnica Permanente per i gas tossici con le stesse modalità con cui si presenta la domanda di partecipazione agli esami (cioè per posta raccomandata, Ufficio Relazioni con il pubblico o Posta elettronica certificata) allegando la documentazione seguente:

  • patente da revisionare: nel caso la stessa non avesse più lo spazio utile per la revisione ovvero debba essere sostituita per deterioramento, va inoltrata una fotografia recente formato tessera;
  • dichiarazione sostitutiva del certificato di residenza ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000;
  • certificato generale del casellario giudiziale (non antecedente a 2 mesi) oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • n. 1 marca da bollo da € 16,00.

La Segreteria della Commissione provvede ad esaminare le domande, la completezza della documentazione presentata, nonché ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione prodotte; in particolare per le dichiarazioni relative all’assenza/sussistenza di provvedimenti e/o procedimenti penali e amministrativi.
I controlli saranno effettuati mediante il competente Casellario Giudiziale.
Qualora dall’esame dei documenti e dalle risultanze delle informazioni assunte si ritenga sussistano le condizioni d’idoneità, la patente viene revisionata e consegnata all’interessato presso la sede della Segreteria in Via Innocenzo Frugoni, 27 primo piano.
Se non sussistono le condizioni di idoneità, la patente sarà revocata/sospesa (art. 36 del  Regolamento di cui al R.D.  147/1927).
I titolari delle patenti di abilitazione hanno l’obbligo di comunicare in forma scritta alla competente Commissione Tecnica Permanente che ha provveduto al rilascio o revisione della patente ogni cambiamento di domicilio.

Revoca e sospensione della patente

I casi di revoca e sospensione della patente di abilitazione sono descritti nell’art. 36 del R.D.  9/01/1927 n. 147.

Rinuncia all'abilitazione e alla revisione della patente

I titolari di patente che intendono rinunciare all’abilitazione devono inoltrare una comunicazione scritta di rinuncia restituendo la patente di abilitazione posseduta.
Coloro che presentano la comunicazione-dichiarazione di rinuncia, possono successivamente ottenere il rilascio di nuova patente, sostenendo nuovamente l’esame di abilitazione all’uso dei gas tossici, secondo la procedura ordinaria di partecipazione.

Per ricevere informazioni e chiarimenti sull’argomento gli interessati potranno rivolgersi a:

SEGRETERIA
Commissione Tecnica Permanente per i gas tossici
Via Innocenzo Frugoni, 27 primo piano - 16121 Genova
tel. 010 849 4928 
e-mail: elisabetta.lerose@asl3.liguria.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.

Normativa di riferimento

Il R.D. 09/01/1927, n. 147 "Approvazione del Regolamento speciale per i gas tossici" all'art. 1 dispone: è considerato "gas tossico": a) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o vapore, e che è adoperata in ragione del suo potere tossico e per scopi inerenti al potere tossico stesso; b) qualsiasi sostanza tossica, che si trova allo stato gassoso, o che per essere utilizzata deve passare allo stato di gas o vapore, la quale pur essendo adoperata in ragione delle sue proprietà tossiche, è riconosciuta pericolosa per la sicurezza ed incolumità pubblica.

Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, all'art. 58 recita: è vietato l'impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il R.D. 09/01/1927, n. 147 stabilisce che l'abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici richieda il possesso di apposita patente, che viene rilasciata dopo il conseguimento del certificato di idoneità, attraverso le modalità previste dal Regolamento e dall'art. 24 della L.R. 21/12/2012 n. 50. Per impiego di gas tossici si intende sia l'utilizzo degli stessi a qualsiasi scopo, sia la loro custodia o conservazione in magazzini o depositi e sia il loro trasporto, salve le eccezioni di cui al Titolo III cap. I del R.D. 147/1927.

A seguito dell'emanazione della L. R. 21/12/2012 n. 50 art. 24, nella ASL 3 "Genovese" è stata istituita la Commissione Tecnica Permanente per i gas tossici, di cui all'art. 24 del R.D. 09/01/1927 n. 147, con deliberazione n. 188/2013 e nn. 335/2013 538/2014, competente al rilascio del certificato di idoneità e della patente di abilitazione all'impiego dei gas tossici; alla Commissione è attribuita altresì la funzione di revisione, revoca e sospensione della patente. Restano ferme le competenze attribuitele dal R.D. 147/1927, tra cui il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo, alla custodia e alla conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi.

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria
Ultima modifica venerdì, 30 agosto 2019 11:38