centralino unico 010 84911112 numero unico emergenzaChiama il numero verde del CUP 800098543 - numero unico prenotazioni telefoniche

Trasporto animali vivi

La Struttura semplice dipartimentale Igiene allevamenti e produzioni zootecniche (Ssd Iapz)  si occupa anche di trasporto degli animali vivi, con l’obiettivo di garantire il benessere animale attraverso:

  • rispetto della normativa vigente in materia di trasporto animale
  • tutela degli animali.

Applicabilità

Benessere animale durante il trasporto.

Autorizzazione sanitaria

È necessaria per l’attività di:

trasportatore professionale con finalità economica:  conto proprio e conto terzi per viaggi di durata:

  • inferiore alle 8 (12) ore AUTORIZZAZIONE TIPO 1
  • per lunghi viaggi superiori alle 8 (12) ore  AUTORIZZAZIONE TIPO 2

Registrazione attività di

  • allevatore che trasporta propri animali per distanze inferiori a 50 km (con mezzi agricoli)
  • allevatore che trasporta propri animali per distanze inferiori a 65 km
  • proprietario di equidi trasportati non in relazione con un'attività economica come mostre, gare ecc.

Autorizzazione al trasporto con finalità economica (Tipo 1 e Tipo 2) conto proprio e/o conto terzi

Tipo 1 (art. 10 del Regolamento (CE) 1/2005) per viaggi inferiori alle 8 ore

Per i viaggi inferiori a 8 ore (oppure fino a 12 ore qualora il viaggio si svolga interamente all'interno del territorio nazionale e solo con autoveicoli in possesso di attrezzature per la ventilazione e l'abbeverata degli animali) è previsto il rilascio da parte del servizio veterinario competente per la sede legale del trasportatore di una autorizzazione (Tipo 1).
L'autorizzazione di Tipo 1 è valida per cinque anni dalla data di emissione.
La domanda di autorizzazione, indirizzata alla SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche in cui è ubicata la sede legale del trasportatore deve:

  • essere redatta in bollo utilizzando il modello previsto da compilare in ogni sua parte
  • presentare in allegato:
    • i certificati di idoneità del personale (guardiani e conducenti) di cui all'art. 6, punto 5, del Regolamento (CE) 1/2005
    • l’auto-dichiarazione, sotto forma di check-list, con la quale il trasportatore attesta che i mezzi utilizzati possiedono i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Regolamento 1/2005.
      NOTA BENE: Per ogni mezzo di trasporto utilizzato deve essere allegata la corrispondente check-list.
      La predetta check-list, munita di visto della SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, viene restituita al trasportatore che la deve conservare sul veicolo a disposizione di ogni richiesta da parte dell'autorità deputata al controllo ufficiale.
    • altra documentazione da allegare è indicata in calce alla domanda.

Tipo 2 (art. 11 del Regolamento CE 1/2005) per lunghi viaggi, cioè superiori alle 8 ore

Per i lunghi viaggi è previsto il rilascio da parte del servizio veterinario competente per la sede legale del trasportatore di un'autorizzazione (Tipo 2).
L'autorizzazione di Tipo 2 è valida per cinque anni dalla data di emissione.
La domanda di autorizzazione, indirizzata alla SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche  in cui è ubicata la sede legale del trasportatore deve:

  • essere redatta in bollo utilizzando il modello previsto, da compilare in ogni sua parte
  • presentare in allegato:
    • i certificati di idoneità del personale (guardiani e conducenti) di cui all'art. 6, punto 5, del Regolamento (CE) 1/2005
    • la dichiarazione, sotto forma di check-list (DD_004), attestante che i mezzi di cui il trasportatore eventualmente si avvale per i viaggi inferiori alle 8 ore (12 se in ambito nazionale) possiedono i requisiti previsti dall'Allegato I, Capo II del Regolamento 1/2005. Per ogni mezzo di trasporto utilizzato deve essere allegata la corrispondente check-list
    • il piano d'emergenza (con riferimento a quanto stabilito all'art. 11 comma 1 lett. b) punto IV, del Regolamento 1/2005
    • i certificati di omologazione, ottenuti secondo le modalità di seguito indicate, di tutti gli automezzi di cui il trasportatore si avvale per i lunghi viaggi superiori alle 8 ore
    • altra documentazione da allegare è indicata in calce alla domanda.

Certificato di idoneità per conducenti e guardiani di veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, ad eccezione di equidi registrati, bovina, ovina, caprina, suina o pollame

I conducenti e i guardiani dei veicoli stradali che trasportano animali domestici delle specie equina, ad eccezione di equidi registrati, bovina, ovina, caprina, suina o pollame devono essere in possesso di un certificato di idoneità rilasciato dall'autorità veterinaria competente per luogo di residenza del conducente o guardiano.

Il certificato è rilasciato sulla base della partecipazione (anche FAD) ed il successivo superamento da parte dell'interessato di specifico corso di formazione.
La validità del suddetto certificato di idoneità è di 10 anni dalla data di rilascio.

Durante il trasporto di animali, il certificato di idoneità deve essere messo a disposizione su richiesta dell'autorità deputata al controllo ufficiale.
La richiesta del certificato di idoneità deve essere redatta utilizzando il modello previsto da compilare in ogni sua parte e allegando la documentazione indicata in calce alla domanda.

NOTA BENE: Il certificato di idoneità è necessario per il trasportatore conto proprio per viaggi superiori ai 65 km, mentre è sempre obbligatorio per il trasportatore conto terzi.

Omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi (ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (CE) 1/2005)

Gli automezzi per i lunghi viaggi di equidi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina nonché di cani e gatti devono essere omologati.
Per ottenere il certificato di omologazione è necessario presentare apposita domanda in bollo alla SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche  in cui è ubicata la sede operativa del trasportatore.
La richiesta del certificato di omologazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto da compilare in ogni sua parte e allegando la documentazione indicata in calce alla domanda.

Il personale incaricato della SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche  competente per il territorio in cui è ubicata la sede operativa dell'impresa (autorimessa), previa ispezione, rilascia il certificato di omologazione in bollo, ovvero di conformità ai requisiti sanitari e di benessere animale previsti dall'Allegato I, Capo II e VI del Regolamento 1/2005.

Il certificato di omologazione è valido 5 anni dalla data di rilascio e riporta nel campo "immatricolazione n." la targa del veicolo.

Per l'omologazione degli automezzi utilizzati per il trasporto oltre le 12 ore di pollame, uccelli domestici, conigli domestici, cani e gatti (vale a dire specie diverse da quelle indicate all'Allegato I, Capo VI del Regolamento 1/2005), devono essere presenti, in aggiunta ai requisiti al Capo II, anche idonee dotazioni per garantire, secondo le esigenze di ogni specie, l'idratazione e l'alimentazione in relazione alle istruzioni previste all'Allegato I, Capo V, Paragrafo 2.

La SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche  tiene aggiornato un registro dei trasportatori con autorizzazione di Tipo 2 e dei mezzi di trasporto per i quali ha provveduto al rilascio del certificato di omologazione.

Registrazione del trasporto

Propri animali produttori di alimenti (animali DPA) per percorsi inferiori  ai 65 km o 50 km (nel caso di mezzi agricoli)

Il trasporto di animali produttori di alimenti, può rappresentare anche un'attività non esclusiva, cioè complementare e secondaria ad un'altra prevalente, come nel caso delle aziende zootecniche in cui, per l'appunto, l'attività principale è rappresentata dall'allevamento di animali.
Il regolamento 852/2004/CE, che stabilisce le norme generali di igiene che le imprese del settore alimentare, compresa la produzione primaria (es. allevamento), all'articolo 6 prescrive che ogni operatore del settore alimentare deve notificare ciascun stabilimento, posto sotto il suo controllo, che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti per essere registrato nella banca dati regionale delle imprese alimentari dall'autorità sanitaria competente (ASL competente per territorio della sede operativa).

L'allevatore (operatore del settore alimentare primario) che effettua il trasporto dei propri animali, utilizzando solamente mezzi propri e per percorsi inferiori ai 65 km, se già registrato nella Banca Dati delle aziende zootecniche o agricole, non deve procedere ad alcuna ulteriore notifica per la registrazione ai sensi del regolamento CE 852/2004 rimanendo però a suo carico solamente i seguenti adempimenti:

  • prevedere nel manuale di buone pratiche, che ogni produttore primario deve avere, una sezione dedicata al trasporto
  • conservare sul mezzo di trasporto utilizzato, un'autodichiarazione, vistata dalla SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, che riporti:
    • la registrazione come allevatore nella pertinente Banca Dati Nazionale
    • la dichiarazione di trasportare i propri animali con un proprio veicolo
    • le caratteristiche del veicolo (targa, tipo)
    • la conformità del veicolo ai requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) 1/2005.

L'autodichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto, da compilare in ogni sua parte e allegando all'autodichiarazione:

  • una fotocopia della carta di circolazione degli automezzi utilizzati
  • attestazione di versamento della tariffa prevista dal Tariffario regionale
  • fotocopia documento identità e codice fiscale del richiedente

La predetta autodichiarazione, munita di visto della SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche viene restituita all'allevatore che la deve conservare sul veicolo a disposizione di ogni richiesta da parte dell'autorità deputata al controllo ufficiale.

Equidi propri (non Dpa - Non destinati alla produzione di Alimenti)

Coloro i quali trasportano per proprio conto equidi propri o dell’ambito famigliare o amicale con finalità non in relazione con un'attività economica (trasferimento da o verso cliniche o maneggi, partecipazione a gare o mostre, movimento per attività culturali, ludiche o sportive, ecc.), pur non rientrando nel campo di applicazione del regolamento CE 1/2005 e quindi nell'obbligo di autorizzazione previsto dal suo articolo 6, devono essere comunque iscritti in un registro tenuto presso la SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche competente per territorio in relazione al luogo dove gli animali sono detenuti.

La Domanda di registrazione del mezzo  va fatta compilando il modello DD_007 e allegando la documentazione indicata in calce alla domanda.

La registrazione riporta le dichiarazioni rilasciate dai trasportatori sotto forma di autodichiarazione, vistata dalla SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e non ha scadenza.
In particolare dovranno essere dichiarate le seguenti informazioni:

  • la natura del trasporto, ovvero "per proprio conto dei propri animali con finalità non in relazione con un'attività economica"
  • le caratteristiche del veicolo (targa, tipo)
  • la conformità dei mezzi ai requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento (CE) 1/2005.

L'autodichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto, da compilare in ogni sua parte. La predetta autodichiarazione, munita di visto della S.C. Sanità Animale, viene restituita alla persona interessata che la deve conservare sul veicolo a disposizione di ogni richiesta da parte dell'autorità deputata al controllo ufficiale.

Trasporto di animali d'affezione, esperimento e simili

L'allevatore di animali d'affezione, da esperimento (comunque non ricadenti nel campo di applicazione del regolamento CE n. 852/2004 in quanto non produttori di alimenti) che, in relazione a una attività economica, trasporta animali in conto terzi deve essere sempre autorizzato come TIPO 1 (brevi viaggi) o TIPO 2 (lunghi viaggi).

L'allevatore di animali d'affezione, da esperimento (comunque non ricadenti nel campo di applicazione del regolamento CE n. 852/2004 in quanto non produttori di alimenti) che, in relazione a una attività economica, trasporta animali in conto proprio deve:

  • essere autorizzato come TIPO 1 (brevi viaggi) o TIPO 2 (lunghi viaggi)
  • per percorsi inferiori ai 65 km non è previsto l’obbligo di autorizzazione ma è necessaria la registrazione con compilazione di un'autodichiarazione che riporti le seguenti informazioni:
    • la specie animale trasportata
    • le caratteristiche dei mezzi utilizzati (targa, tipo)
    • la conformità dei mezzi ai requisiti di cui all'art. 3 ed eventualmente all'allegato I del Regolamento CE n. 1/2005.

L'autodichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello previsto, da compilare in ogni sua parte, e allegando all'autodichiarazione:

  • una fotocopia della carta di circolazione degli automezzi utilizzati
  • attestazione del versamento previsto dal  tariffario regionale
  • fotocopia documento identità e codice fiscale del richiedente.

La predetta autodichiarazione, munita di visto della SSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, viene restituita alla persona interessata che la deve conservare sul veicolo a disposizione di ogni richiesta da parte dell'autorità deputata al controllo ufficiale.

Legislazione principale

  • Reg. CE 1/2005
  • CSR rep. Atti n. 114/CSR del 20 marzo 2008 (linee guida)
  • D.Lgs. 25 luglio 2007, n. 151 (sanzioni)
  • Manuale per la gestione del controllo del benessere animale durante il trasporto su strada.

Moduli e tariffe S.S.D Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione sanitaria - prevenzione
  • Contatti:

    Segreteria SSD IAPZ 010 849 8672
    e-mail: igiene.allevamenti@asl3.liguria.it
    telefono 010 849 8672 / 8673 / 8676
    fax 010 849 8762

Ultima modifica giovedì, 22 settembre 2022 08:33