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Mangimi, alimenti e integratori per animali

La Struttura semplice dipartimentale Igiene allevamenti e produzioni zootecniche (Ssd Iapz) effettua controlli negli allevamenti al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di  produzione, distribuzione e impiego degli alimenti per animali (mangimi), con l’obiettivo di tutelare la sanità pubblica attraverso il controllo sanitario dell’alimentazione degli animali produttori di alimenti destinati al consumo umano (cd. animali Dpa).

Applicabilità

Prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali o tra loro convenientemente mescolati, destinati all’alimentazione degli animali.

Registrazione

In base all’art. 9 del Regolamento CE 183/2005, ai fini della registrazione, gli operatori del settore dei mangimi (Osm) attivi in qualsiasi fase di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione devono notificare la propria attività alla Ssd Iapz ai fini della registrazione mediante il modulo CC_247.
Sono tenuti alla registrazione gli operatori primari (correlati alla produzione primaria – art. 5 comma 1 ) e operatori post-primari (operatori diversi dai precedenti – art. 5 comma 2).
Le specifiche attività sono elencate in modo dettagliato nell’istanza di registrazione (modulo CC_247).

Riconoscimento

In base all’art. 10 del Regolamento CE 183/2005, ai fini del riconoscimento, gli operatori del settore dei mangimi (Osm) assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

  • art. 10, comma 1, lettera a) (“commercializzazione”)
  • art. 10, comma 1, lettera b)
  • art. 10, comma 1, lettera c) per:
    • la fabbricazione per conto terzi e/o l’immissione in commercio
    • la fabbricazione per il fabbisogno esclusivo dell’azienda.
  • art. 10, comma 3) : allegato II” Impianti ed attrezzature” par. 10 lett. a) trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 (indicare il materiale di partenza oggetto di trasformazione e il prodotto immesso sul mercato)
  • art. 10, comma 3): allegato II” Impianti ed attrezzature” par. 10 lett. b) trattamento oleochimico di acidi grassi (indicare il materiale di partenza)
  • art. 10, comma 3): allegato II” Impianti ed attrezzature” par. 10 lett. d) miscelazione di grassi(indicar Modello 2 bis 2 materiale di partenza e il prodotto immesso sul mercato).

La richiesta deve essere inoltrata a questa struttura Complessa con il modulo CC_206.

Legislazione principale

  • Legge 15/02/1963, n. 281 (Legge quadro)
  • D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 90 (Mangimi medicati)
  • D.M. 16/11/1993 (Mangimi medicati)
  • Reg. CE 178/2002 (Legge quadro)
  • Reg. CE 1831/2003 (Additivi)
  • D. Lgs. 10 maggio 2004, n. 149 (Sostanze indesiderabili)
  • Reg. CE 183/2005 (Legge quadro)
  • Reg. CE 152/2009 e Reg. (UE) 691/2013 (Metodi campionamento)
  • Reg . CE 767/2009 (Etichettatura)
  • Reg. CE 1069/2009 (Sottoprodotti)
  • Reg. UE 892/2010 (Additivi)
  • Reg. UE 142/2011 (Sottoprodotti)
  • Reg. (UE)  207/1017 (Materie prime per mangimi)
  • Provv. N. 50/CSR del 05/05/2021 (ALLERTA)
  • Reg. (UE) 2020/354 (alimenti dietetici).

Moduli e tariffe S.S.D Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione sanitaria - prevenzione
  • Contatti:

    Segreteria SSD IAPZ 010 849 8672
    e-mail: igiene.allevamenti@asl3.liguria.it
    telefono: 010 849 8672 / 8673 / 8676
    fax 010 849 8762

Ultima modifica giovedì, 22 settembre 2022 08:28