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Ricoveri all’estero

È possibile ottenere autorizzazioni ai ricoveri all'estero per interventi e/o prestazioni di altissima specializzazione non ottenibili tempestivamente e/o adeguatamente presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. (D.M. 3/11/89 e succ.)
L'assistito, munito di richiesta specialistica attestante l'intervento o la prestazione di altissima specializzazione non eseguibile in territorio nazionale, si reca al Distretto Sociosanitario di residenza.
Il Medico Funzionario, valutata la richiesta, individua il Centro Regionale di Riferimento (CRR) competente; l'operatore addetto compila il mod TRS01 e via fax lo trasmette al C.R.R.
Il Centro è tenuto entro 7 gg. dal ricevimento ad inviare, via Fax, il mod. TRS01 con indicato il parere. In caso di diniego il Centro è tenuto a motivare e ad indicare eventuali strutture idonee su territorio nazionale.
In caso di parere favorevole l'operatore rilascerà all'assistito il Mod E112 o modello similare per i paesi con i quali esistono convenzioni bilaterali, se il ricovero avviene presso strutture pubbliche o convenzionate nei paesi U.E. o presso il Principato di Monaco.

In caso di ricovero presso strutture di altissima specializzazione all'estero in forma indiretta, la procedura autorizzativa è analoga alla precedente e l'utente ha la facoltà di richiedere un'anticipazione delle spese preventivate corrispondente al 70% dell'80% rimborsabile ai sensi del D.M. 3.11.89 - Art. 6-comma 13.
Al rientro in Italia l'assistito deve presentare al Centro Regionale di Riferimento la documentazione sanitaria e le spese sostenute con fatture quietanzate o titoli equipollenti, in originale, secondo le norme e gli usi locali.
Acquisito il parere, l'utente consegna la documentazione alla ASL che provvederà alla liquidazione come previsto dall'art. 6 del D.M. 3.11.89.
È previsto inoltre un'ulteriore rimborso inerente le spese "residuali" rimaste a carico dell'assistito ai sensi dell'art. 7 - comma 3 e 4.
Le pratiche istruite a livello distrettuale vengono trasmesse alla Commissione Sanitario-Amministrativa della S.C. Cure Primarie che esprimerà parere sul rimborso complessivo massimo erogabile anche in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare.
 

Ricoveri all'estero soggetti portatori di Handicap

L’assistito portatore di handicap, come individuato dall’art. 3 comma 3 della Legge 104/92, si reca di norma al Distretto sociosanitario di residenza munito di “proposta motivata”, redatta da un medico specialista pubblico o privato, di trasferimento per cure all’estero, presso un Centro di altissima specializzazione, per fruire di una prestazione non ottenibile tempestivamente o adeguatamente in Italia.
Il Medico del Distretto valuta la richiesta e, dopo aver verificato che la patologia rientri nell’elenco di cui al D.M. 24 gennaio 1990 (e seguenti), individua il Centro Regionale di Riferimento competente.
In caso di proseguimento di cure riabilitative, purché l’intervallo  di tempo tra due cicli di cura non sia superiore ad un anno, la proposta può essere redatta dal medico di famiglia/pediatra di libera scelta  o qualora le cure siano ancora in corso dalla struttura sanitaria estera.
Oltre l’anno è necessaria  una nuova  proposta motivata redatta dallo specialista.

Va comunque sempre richiesto il parere del Centro di Riferimento (C.R.R.) anche per il proseguimento delle cure.

L’operatore del distretto, entro 3 giorni dal ricevimento, trasmette al C.R.R. la proposta motivata con eventuale documentazione, il mod. TRS01 compilato per quanto di competenza e la domanda dell’assistito (Allegato A)
                                        
Il Centro  è tenuto entro 30 giorni  dal ricevimento della richiesta  ad inviare, via mail il mod. TRS01 con l’indicazione del parere.

  • In caso di diniego il Centro è tenuto a motivarlo e ad indicare  eventuali strutture idonee sul territorio nazionale. Il suddetto parere sfavorevole deve essere notificato all’utente  entro 7 giorni dal ricevimento. Il parere deve essere notificato comunque all’utente entro 30 giorni dalla data di ricezione del C.R.R.
  • In caso di parere favorevole l’operatore rilascerà all’assistito copia della domanda protocollata (Allegato A ), inoltre il Mod S2 o il MIC9 all’assistito se il ricovero avviene presso strutture pubbliche o convenzionate nei paesi U.E. o presso il Principato di Monaco. In caso di ricovero presso strutture di altissima specializzazione all’estero in forma indiretta, la procedura autorizzativa è analoga alla precedente

In caso  di assistenza indiretta il Distretto provvede, se richiesto, alla predisposizione degli atti per la corresponsione dell’acconto sulle spese da sostenere da parte dell’assistito ai sensi del D.M. 3/11/89 e della L.R. 8/99.
Qualora il preventivo rilasciato dal centro contenga prescrizioni di protesi e/o ausili, queste devono essere specificamente autorizzate dal Centro.
Le prescrizioni di protesi e/o ausili non incluse nel preventivo non  vengono autorizzate e pertanto la spesa non viene rimborsata.

Al rientro in Italia l’assistito deve presentare al Distretto di pertinenza entro 10 giorni dal ricevimento le fatture vidimate dal Consolato, la documentazione sanitaria e delle spese sostenute rimborsabili;  alla ricezione l’operatore distrettuale  invierà  (via mail) la suddetta documentazione al C.R.R.  che provvederà  a fornire un parere circa le spese sanitarie rimborsabili.

L’Operatore del distretto, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della suddetta documentazione,  verifica e controlla la completezza della pratica, attua i relativi conteggi, al fine di attestare la regolarità procedurale e contabile e li trasmette alla Direzione S.C. Cure Primarie per l’assunzione della relativa Determina Dirigenziale.

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria
Ultima modifica giovedì, 23 dicembre 2021 08:19