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Allevamento familiare di animali da reddito (bovini, ovicaprini, suini, equidi, avicoli, conigli, api)

Descrizione del procedimento

Tutti i cittadini che desiderino attivare un allevamento di animali da reddito familiare, anche per un solo animale, o modificare un’attività già esistente, devono presentare richiesta di registrazione alla S.C. Sanità animale, che verificherà la corrispondenza di quanto indicato nella documentazione ricevuta e la sussistenza degli idonei requisiti igienico sanitari, e strutturali, nonché a quelli relativi al benessere animale ed alla biosicurezza di competenza della S.S.D. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. La normativa vigente prevede che tutti gli allevamenti degli animali indicati in intestazione siano registrati nell’anagrafe zootecnica della Banca Dati Nazionale (B.D.N.).

Informazioni utili

Scarica il Modulo richiesta di attribuzione del codice di registrazione di allevamento familiare per bovini ovini caprini suini.

L’allevamento familiare è un’attività prevista solo per le seguenti specie, numero massimo di animali ed indirizzo produttivo:

  • bovini, della sola specie bos taurus, con un massimo di 3 (tre) capi da ingrasso e non adibiti alla riproduzione;
  • equini, con un massimo di 3 (tre) capi non destinati alla produzione di alimenti e non destinati alla riproduzione;
  • ovini e caprini, con un massimo di 9 (nove) capi, complessivi tra ovini e caprini, se l’operatore detiene nello stabilimento entrambe le specie;
  • suini, con un massimo di 4 (quattro) capi da ingrasso, con esclusione di scrofe e verri.
    Si specifica che attualmente a causa dell’emergenza Peste suina africana, non è consentita l’apertura di nuovi insediamenti di tale specie;
  • pollame, con un massimo di 50 (cinquanta) capi, ad esclusione dei ratiti, per i quali è previsto un massimo di 4 (quattro) capi;
  • conigli, con un numero massimo di 20 (venti) fori nido e con un massimo di 50 capi di età superiore a 30 giorni;
  • api, con un numero massimo di 10 (dieci) alveari.

Il “Proprietario” degli animali dell’allevamento familiare coincide con il “Detentore” degli animali stessi ed è definito “Operatore” dall’attuale normativa.
Se in uno sito è registrato un allevamento familiare di una determinata specie, non può coesistere un allevamento ordinario della stessa specie, ossia in uno stabilimento è possibile registrare un allevamento familiare o, in alternativa, un allevamento ordinario per una determinata specie. Nello stesso sito non possono essere registrati più allevamenti familiari per la stessa specie (anche se con diversi operatori). È consentita la movimentazione di animali da allevamento familiare verso macello. La movimentazione verso allevamenti di pari orientamento produttivo è consentita in fase di chiusura dell’allevamento. La movimentazione verso e dal pascolo è consentita previa autorizzazione della ASL e generazione del documento di accompagnamento informatizzato da parte dell’operatore. Per gli apiari “familiari” con modalità “nomadismo”, è consentita la movimentazione per esigenze di allevamento.
Per ciascun allevamento familiare:

  • Registrazioni in entrata. Gli ingressi di animali possono essere registrati in automatico a partire dalle informazioni presenti nei documenti di accompagnamento emessi dagli operatori che hanno inviato animali a tale allevamento, quando previsto. Le eventuali nascite di ovini e caprini sono registrate dall’operatore.
  • Registrazioni in uscita. L’operatore di bovini, equini, suini, ovini e caprini, registra autonomamente o tramite delegato in Banca Dati Nazionale (BDN)- Anagrafi zootecniche, applicativo di VetInfo del Ministero della Salute tutti gli eventi entro 7 (sette) giorni (es. morte, macellazione per autoconsumo, movimentazione verso macello). Inoltre l’operatore comunica i furti e gli smarrimenti alla ASL a cui consegna copia delle relative denunce, ai fini della loro registrazione in BDN.

Soggiace all’obbligo di registrazione in B.D.N. e agli adempimenti anagrafici anche l’operatore di pollame e conigli che detiene animali a scopo di autoconsumo.
Non vi è obbligo di sopralluogo da parte della ASL per la verifica dei requisiti dell’attività dello stabilimento prima della registrazione. Sono fatti salvi i casi in cui la ASL o la Regione competente, lo ritengano necessario. La registrazione in BDN non costituisce autorizzazione alla detenzione di animali. L’operatore può stampare direttamente da BDN l’attestato di registrazione.
Per le attività di apicoltura, poiché gli apiari di uno stesso operatore possono essere dislocati in luoghi diversi, anche distanti tra loro, il codice aziendale è assegnato alla residenza degli apicoltori.
In base alla normativa sul benessere, gli animali devono avere la possibilità di stabulazione in locali chiusi o strutture dotate di tettoia e chiuse almeno su tre lati, tali da costituire un riparo verso condizioni climatiche avverse ed in possesso dei requisiti edilizi ed igienico sanitari di legge. La strada carrabile di accesso è un requisito necessario per gli allevamenti familiari di bovini, ovicaprini, equini e suini. La S.C. si riserva di trasmettere la pratica ai competenti uffici comunali per l’eventuale valutazione di aspetti inerenti al piano regolatore generale e ad altre disposizioni locali.
L’operatore degli allevamenti familiari deve segnalare con sollecitudine la morte dei propri animali ed eventuali sintomatologie di malattie infettive.
L’operatore è tenuto a rendersi disponibile per consentire l’esecuzione degli accertamenti diagnostici obbligatori previsti dai programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali.

Tempi del procedimento

30 giorni dall’inizio del procedimento.
Nel caso in cui la richiesta, consegnata presso l’ufficio, risulti non conforme in quanto non corretta, carente di dati, di documentazione da allegare, o non correttamente compilata, ne viene richiesto la modifica ed integrazione dell’intera pratica. Ciò sospende i termini del procedimento. Anche nel caso in cui la pratica venga trasmessa agli uffici comunali si sospendono i termini del procedimento. Una volta verificata l’idoneità della struttura viene rilasciato il codice di registrazione, indicando il numero massimo di animali detenibili.

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale

Avverso il provvedimento conclusivo del procedimento è ammesso, con il patrocinio di un legale incaricato, ricorso al TAR per la Regione Liguria, entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 e ss. del codice del processo amministrativo (D.L.gs. n.104/2010). In alternativa è ammesso ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Pagamento della prestazione

Come da tariffario previsto da D.G.R. n. 656/2022 pagamento di € 20,00 su:

  • c/c bancario BPER banca IBAN IT12D0538701406000047047162 intestato ad “A.S.L. 3 – S.C. Sanità animale – Tesoreria”, - causale codice “131 D.L.VO 32/2021”
  • c/c postale 29922150 intestato ad “A.S.L. 3 – S.C. Sanità animale – Tesoreria”, - causale codice “131 D.L.VO 32/2021”

Ufficio al quale rivolgersi per informazioni

Sedi e orari S.C. Sanità Animale

È anche possibile contattare via mail la S.C. Sanità animale all’indirizzo di posta elettronica sanita.animale@asl3.liguria.it. Gli specialisti risponderanno alle vostre domande. 

Ultima modifica martedì, 12 dicembre 2023 11:35