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Certificazione dell’idoneità alla guida per i ciclomotori
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Dipartimento della Prevenzione
Dal 1 Ottobre 2009 i certificati medici di idoneità alla guida per i ciclomotori non saranno più rilasciati dai Medici di Famiglia, ma dai Medici delle strutture Medico Legali delle ASL e da quelli indicati nell’ art. 119 del Codice della Strada (Medici Militari, della Polizia di Stato, delle Ferrovie, etc.), questi ultimi solitamente operanti presso le Autoscuole. Per i soggetti affetti dalle patologie previste dal Codice della Strada (cardiovascolari, endocrine, del sistema nervoso, psichiche, del sangue, renali) e per gli utilizzatori abituali di sostanze psicoattive, alcooldipendenti, tossicodipendenti (attuali o pregressi) o minorati della vista, dell’ udito o degli arti la competenza è della Commissione Medica Locale Patenti di Guida. La valutazione dell’ idoneità non si limiterà più, come in passato, “all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore”, ma seguirà gli stessi criteri relativi alla patente A per i motocicli. |
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