In particolare i detentori devono:
- usare contestualmente il guinzaglio e la museruola quando
li portano in luogo pubblico o aperto al pubblico
- stipulare una polizza di assicurazione di responsabilitā civile
per danni contro terzi, definita secondo i massimali e i periodi
di durata stabiliti dal Ministero delle attivitā produttive.
È stato stabilito, inoltre, il divieto di acquistare, possedere
o detenere cani di questo tipo per:
- i delinquenti abituali, o per tendenza
- chi č sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura
di sicurezza personale
- chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio,
punibile con la reclusione superiore a due anni
- chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva,
per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale
- i minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità
I divieti non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti,
addestrati presso le scuole nazionali come cani guida e il provvedimento
nel suo complesso non riguarda i cani in dotazione alle forze
armate, di polizia e di protezione civile.
Il testo completo dell'ordinanza è disponibile sul sito
del Ministero della Salute.
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