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Equini

Principali adempimenti che disciplinano la detenzione di equini

Registrazione degli stabilimenti e degli operatori: L'operatore, prima di iniziare l'attività, richiede la registrazione dello stabilimento, contattando la scrivente struttura all’indirizzo mail equidi@asl3.liguria.it. Ciascun stabilimento viene identificato dal codice aziendale registrato in BDN (Banca Dati Nazionale). Nell'ambito dello stabilimento inserito in BDN, sono registrati gli allevamenti e altre attività svolte in esso dall'operatore. Ciascun allevamento o altra tipologia di attività sono identificati con un numero di registrazione o di riconoscimento unico. L'operatore opera in BDN, per la registrazione degli eventi di propria competenza, direttamente o tramite un soggetto delegato. Il soggetto delegato è una persona fisica o giuridica, rappresentata da un'associazione o un soggetto privato. L'operatore di uno stabilimento in cui sono detenuti equini deve comunicare alla ASL territorialmente competente qualunque variazione dei dati propri o relativi allo stabilimento, allevamento o altra tipologia di attività entro 7 giorni dalla data in cui si sono verificate le variazioni.

I soggetti abilitati all'identificazione e registrazione degli equini sono gli Enti selezionatori di competenza, ciascuno per il proprio libro genealogico, l’AIA, ed i medici veterinari autorizzati dalla ASL.

Denuncia di nascita: L'operatore presenta la denuncia di nascita in BDN, utilizzando le apposite funzionalità, entro 60 giorni dalla nascita di ciascun equino.

Rilascio del documento unico di identificazione a vita SLID (ex passaporto): Dopo l'identificazione e la registrazione in BDN dell'equino con l'inserimento dei dati necessari, la BDN genera il documento unico di identificazione a vita riportante il numero del transponder impiantato, il codice unico dell'equino e le altre informazioni pertinenti. Ogni eventuale modifica dei dati di pertinenza dell'equino deve essere aggiornata in BDN. Gli Enti selezionatori, l’AIA o i medici veterinari autorizzati dalla ASL rilasciano il documento unico di identificazione a vita. Il proprietario può dichiarare, a sua discrezione, nei tempi previsti dalla normativa, l’esclusione dal consumo umano dell’equide. La dichiarazione del proprietario che “l’equide non è destinato alla macellazione per il consumo umano” è irreversibile. Tale dichiarazione sarà registrata nel passaporto equino e l’animale NON potrà esser destinato alla produzione di alimenti per uso umano (tali equidi sono comunemente definiti NON DPA). In assenza della suddetta esplicita dichiarazione, l’equide è considerato “destinato alla macellazione per il consumo umano”.

Passaggio di proprietà di un equino: Il proprietario cedente compila entro 7 giorni dall'evento il modulo di comunicazione di vendita/cessione (tramite l’apposita funzionalità in BDN inserendo le informazioni previste dal sistema e allegando la dichiarazione di vendita/cessione sottoscritta corredata di copia del proprio documento di identità.) Nel caso di equini registrati, il proprietario cedente ne dà comunicazione direttamente all'organismo di rilascio che provvede al relativo aggiornamento in BDN entro 7 giorni dall'evento.

Movimentazione dei capi: L'operatore dello stabilimento di partenza degli animali, prima di qualsiasi movimento in uscita, produce e registra il documento di accompagnamento in BDN con tutte le informazioni previste. Prima del movimento (inizio viaggio) devono essere correttamente riportate tutte le informazioni relative agli animali movimentati e al trasporto.

Movimento in uscita verso macello: L'operatore di un equino destinato alla macellazione è responsabile della compilazione del documento di accompagnamento ed è responsabile delle dichiarazioni inserite in esso necessarie all'ammissione alla macellazione.

Movimentazione di equidi (spostamenti e trasporto): il documento di identificazione (SLID / Passaporto) accompagna l’equide in ogni momento.

In deroga, non è necessario nei seguenti casi:

  1. quando gli equidi sono in stalla o al pascolo e il documento di identificazione può essere esibito immediatamente dal detentore;
  2. quando sono temporaneamente montati, guidati, condotti o portati nelle vicinanze dell'azienda di modo che il documento di identificazione possa essere esibito immediatamente, oppure durante la transumanza degli equidi verso o di ritorno da pascoli estivi registrati, purché i documenti di identificazione possono essere esibiti nell'azienda di partenza;
  3. quando non sono svezzati e accompagnano la madre o la nutrice;
  4. quando partecipano a un addestramento o a una prova per una competizione o una manifestazione equestre che richiede che gli equidi lascino temporaneamente il luogo dell'addestramento, della competizione o della manifestazione;
  5. quando sono spostati o trasportati in una situazione di emergenza che interessa gli equidi stessi o l'azienda in cui sono detenuti.

Morte, naturale o accidentale dell’animale

Il proprietario è tenuto a comunicare l'evento:

  • entro 24 ore alla Sc Sanità animale allegando, se possibile, un referto medico veterinario che indichi le cause di morte ed escluda la presenza di malattie infettive e diffusive.
  • entro tre giorni, all’Associazione Allevatori compilando la dichiarazione di morte e restituendo il passaporto dell'equide stesso.

E' compito del proprietario provvedere allo smaltimento della carcassa secondo le modalità previste dalla normativa sanitaria in vigore tramite termodistruzione presso gli impianti autorizzati o, in deroga, mediante interramento in loco, che lo stesso proprietario dovrà provvedere a richiedere direttamente all'Autorità Comunale competente (Sindaco), a cui dovrà corrispondere l’emissione di apposita Ordinanza.

Furto o smarrimento dell’equide o del passaporto: il proprietario dell’animale deve immediatamente presentare alle Autorità di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato) apposita denuncia nella quale deve essere riportato il codice identificativo dell'equide. Copia di tale denuncia, accompagnata da apposito modulo di furto/smarrimento predisposto dalle Associazioni Allevatori e dal passaporto dell’animale, dovrà essere presentata entro 7 giorni dall’evento all’Associazione Allevatori territorialmente competente.

In caso di ritrovamento dovrà darsi comunicazione alle Autorità di Polizia e entro 7 giorni all’Associazione Allevatori per chiedere la restituzione del passaporto originale, previa l’obbligatoria apposizione della dicitura "non destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano".

Registro di carico e scarico degli animali in formato elettronico: Ogni azienda è tenuta a conservare un autonomo registro di carico e scarico degli equidi detenuti nell'azienda medesima, sul quale vengono riportati tutti gli avvenimenti che si verificano (nascite, acquisti, vendite, morti, ecc.) entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

Si riportano alcune utili indicazioni, prescritte dal DECRETO 30/09/2021:

 “L’operatore deve denunciare alle forze dell’ordine e deve comunicare alla ASL il furto o lo smarrimento o il ritrovamento degli equini detenuti e del documento unico di identificazione a vita entro quarantotto ore dalla scoperta dell’evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all’organismo di rilascio competente sull’equino. La ASL o, per gli equini registrati, l’organismo di rilascio che ha ricevuto l’informazione dello smarrimento o del furto provvede a registrare l’evento in BDN entro sette giorni dalla comunicazione dell’operatore e, nel caso di ritrovamento, entro sette giorni dall’accertamento dell’identità dell’equino o dal ritrovamento del documento unico di identificazione a vita. L’operatore provvede alla registrazione in BDN della morte dell’equino detenuto, entro sette giorni dall’evento, direttamente o, se si tratta di equino registrato, tramite l’organismo di rilascio di competenza. In caso di morte, smarrimento o furto dell’equino, l’operatore deve consegnare il documento unico di identificazione a vita entro trenta giorni dall’evento, conformemente all’art. 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, alla ASL territorialmente competente oppure, se si tratta di equino registrato, all’organismo di rilascio di competenza. I documenti consegnati sono invalidati e distrutti, ad eccezione dei casi di smarrimento, di furto e di morte di animali per i quali il documento non è stato rilasciato tramite BDN. In tali eccezioni gli stessi documenti sono custoditi dall’organismo di rilascio o dall’ASL che li ha ricevuti per almeno un anno dall’evento."

Sorveglianza e controllo dell’anemia infettiva equina

Decreto 02/02/2016 (stralcio)

Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi.

Devono essere sottoposti a controllo (in aree a rischio basso quali la Liguria): Tutti gli equidi di età superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l’esecuzione di almeno un test sierologico per l’Aie eseguito dopo i 12 mesi di età.

Tale test ha validità di tre anni.

Categorie a rischio: Sono sottoposte a controllo annuale le seguenti categorie:

  1. equidi da lavoro, mantenuti negli allevamenti definiti da “lavoro” nel campo “orientamento produttivo” della Banca Dati Nazionale (BDN)
  2. tutti i muli
  3. tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno o più muli.

Nell’ambito delle attività previste dal Piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai Servizi veterinari delle ASL o ai Veterinari formalmente incaricati dalle stesse, gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento, anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado.

Nel caso di mancata messa a disposizione degli equidi, l’autorità preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano.

I proprietari o i detentori degli equidi provvedono affinché l’esito nonché la data delle singole prove diagnostiche siano riportati dal Servizio Veterinario competente per territorio sul documento d’identificazione dell’equide (passaporto).

I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, sono interamente a carico del proprietario o del detentore dell’equide.

È fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli effettuati conformemente al Decreto 02/02/2016.

Istruzioni operative per gli allevatori che intendono operare personalmente nella BDN (Banca Dati Nazionale anagrafe zootecnica)

Gli allevatori che intendono operare personalmente nella BDN (www.vetinfo.it) per la tenuta dell’anagrafe zootecnica, devono possedere un personal computer con collegamento internet – lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in alternativa una Carta Nazionale dei Servizi (Firma Digitale) e relativo lettore di smart card.

Modalità operative: se in possesso di quanto sopra, occorre chiedere alla Bdn le credenziali di accesso o account, collegandosi al sito www.vetinfo.it e seguendo le indicazioni.

Per ulteriori informazioni e/o eventuali problemi tecnici contattare la Bdn tramite e-mail all’indirizzo csn@vetinfo.it  o telefonicamente allo 800 082 280.

Una volta in possesso delle credenziali di accesso o account per l’accesso in Bdn, contattare la Sc Sanità Animale di Asl 3 per revocare la delega, se in possesso della ASL, compilando l’apposito modulo.

Elenco prestazioni

Codice prestazione Titolo prestazione Importo

15

vidimazione SLID Coggins eseguito da L.P.

€ 20,00

102

Coggins con vidimazione sino a 3 capi

€ 30,00

102

Coggins con vidimazione per ogni capo successivo oltre i 3

€ 15,00

103 D.L.vo 32/2021

idoneità scuderia maneggio

€ 80,00

107 D.L.vo 32/2021

mostre e fiere

€ 80,00

116 D.L.vo 32/2021

TRACES

€ 80,00

131 D.L.vo 32/2021

richiesta codice stabilimento, azienda, subcodice (allevamento)

€ 20,00

È possibile effettuare il pagamento del ticket regionale con le seguenti modalità:

  • tramite C/C Postale n. 29922150 intestato a: A.S.L. 3 S.C. Sanità animale Servizio Tesoreria -  Causale e importo (vedasi tabella sopra riportata)
  • tramite bonifico bancario allo stesso intestatario, su  C/C  BPER BANCA - Codice IBAN IT12D0538701406000047047162

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione sanitaria - prevenzione
Ultima modifica mercoledì, 14 dicembre 2022 13:23