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Deroghe per locali di altezza inferiore a 3 metri

Informazioni generali sull'Autorizzazione in deroga all'utilizzo di locali con altezza inferiore a 3 metri da destinarsi al lavoro
Art. 63, comma 1 (punto 1.2.4 - Allegato IV) - D. Lgs 81/08

L'autorizzazione in deroga ai sensi dell’art. 63, comma 1 (punto 1.2.4 - Allegato IV) del D. Lgs. n. 81/08 riguarda le attività lavorative industriali che si svolgono in locali di altezza inferiore a 3 metri e precisamente:

  • le aziende industriali in cui sono occupati più di 5 lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. a del D.Lgs 81/08 (il limite di 5 riguarda il numero totale di dipendenti occupati nell'unità produttiva e quindi non solo quelli presenti abitualmente nei locali di minore altezza);
  • le aziende industriali che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria indipendentemente dal numero dei dipendenti.

In ogni caso l'altezza non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa di igiene edilizia attualmente in vigore.
La deroga è ammessa quando ricorrono necessità tecniche aziendali. Fra queste possono essere considerate anche i casi di altezze minime inferiori ai 3 metri dovute alla realizzazione di sopraelevazioni del pavimento o controsoffittature installate al fine di consentire l'alloggiamento di impianti.
Sono esclusi dai limiti previsti dall'art. 63 i locali da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda di cui fanno parte, le aziende commerciali e le aziende artigiane per le quali valgono i limiti di altezza stabiliti dalla normativa urbanistica vigente.

Nei locali di minor altezza oggetto di deroga deve essere comunque assicurata una cubatura lorda pari a 10 mc per lavoratore e di una superficie lorda di almeno 2 mq per lavoratore (i valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione di mobili, macchine ed impianti fissi).


La domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga deve essere presentata alla S.C. P.S.A.L. – Direzione, preferibilmente via Posta Elettronica Certificata (PEC), in alternativa a mezzo raccomandata o tramite consegna a mano.
Non potranno essere accolte richieste anche parzialmente incomplete.

L'autorizzazione in deroga all'art. 63, comma 1 (punto 1.2.4 - Allegato IV), rilasciata al datore, di lavoro rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati.
Per il procedimento amministrativo di rilascio o di diniego dell’autorizzazione in deroga trova applicazione la Legge 241/90 e s.m.i.

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione Socio sanitaria
Ultima modifica venerdì, 30 dicembre 2022 15:53