Il Registro infortuni, la cui istituzione è stata stabilita da DM 10 agosto 1984, con l'entrata in vigore della Legge Regionale 40/2013 all'art. 21, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
Permangono gli obblighi di tenuta previsti dall'attuale normativa.