Formazione / Regolamento Formazione
 

Regolamento applicabile a personale dipendente del comparto approvato con Deliberazione della ASL 3 “Genovese” n. 395 del 6/4/2006

Art. 1

Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Azienda, oppure a corsi organizzati da soggetti esterni preventivamente autorizzato, attraverso l'istituto dell'aggiornamento obbligatorio, è da considerare in servizio a tutti gli effetti.

Art. 2

La partecipazione ai corsi di durata giornaliera assorbe, totalmente, il debito orario stabilito dall'eventuale turno di servizio;
Nell'ipotesi in cui la partecipazione al corso avvenga nella giornata di riposo, il dipendente ha diritto ad una giornata di recupero pari a 7 ore e 12 minuti;
Il dipendente potrà optare per il recupero secondo le modalità disciplinate dal presente
articolo e dal successivo articolo 3.

In linea generale, il personale accede alla sede di svolgimento dei corsi senza recarsi alla propria sede di servizio e pertanto è esonerato dall'obbligo della timbratura, per cui il tempo di trasferimento dalla propria abitazione alla sede del corso non è da considerarsi come orario di servizio.

La timbratura del cartellino marcatempo è sostituita dalla firma del foglio presenze predisposto nella sede dei corso.
Il dipendente pertanto non è tenuto ad essere presente nella struttura di appartenenza né prima, né dopo la frequenza dei corsi stessi.
L'Azienda programma gli interventi formativi di durata inferiore alla giornata preferibilmente, ed in presenza di idonei spazi, presso la struttura di assegnazione, e comunque, in alternativa, presso la sede idonea più vicina alla struttura stessa.
Nella suddetta situazione il dipendente che si reca al corso è considerato in servizio esterno;

Eventuale e motivata rinuncia alla partecipazione al corso da parte del dipendente dovrà essere tempestivamente comunicata, per iscritto, al coordinatore della struttura di assegnazione per i successivi adempimenti di competenza.
Nel caso in cui il corso di aggiornamento coincida:

  • con la giornata di riposo prevista dal turno;
  • con il periodo di riposo antecedente o successivo al turno di lavoro (continuità con l'orario di servizio),

 

Il dipendente ha facoltà di chiederla partecipazione ad altra edizione dello stesso corso a condizione che sia effettuata nell’arco dell’anno di riferimento del periodo formativo. In tale evenienza il dipendente deve comunicare la sua scelta alla struttura di appartenenza mediante l'apposito modulo allegato al presente regolamento.

Art. 3

Per il personale turnista (sulle 24 ore), il cui turno nell'arco dell'anno fa registrare un monte ore negativo da recuperare, il credito orario derivante dalla partecipazione ai corsi in regime di aggiornamento obbligatorio ed ECM può essere compensato con le ore dovute per i rientri.

(es.: debito orario contrattuale ore 1872; orario per turnazione a ciclo continuo ore 1806; residuo ore da recuperare ore 66).

Il restante personale che, in ragione della partecipazione ai corsi, acquisisce un credito orario, c.d. "ore accantonate", deve recuperare tali ore con modalità da concordarsi con il Coordinatore della propria UO e/o struttura di appartenenza e comunque entro e non oltre i successivi 60 giorni a quello di effettuazione del corso;

Art. 4

La segreteria del corso provvederà al rilascio dell'attestazione di partecipazione al corso stesso.
Per i corsi formativi organizzati da soggetti esterni ai quali i dipendenti accedono attraverso gli istituti dell’aggiornamento obbligatorio – ECM, la rilevazione della presenza deve essere attestata da idoneo
certificato rilasciato dall’ente formatore.

Le attestazioni dovranno essere trasmesse, nel mese di riferimento a cura del discente all’impiegato, presso la propria U.O., addetto alla rilevazione delle presenze/assenze per i conseguenti adempimenti. Per i corsi effettuati da enti esterni la stessa certificazione dovrà essere trasmessa anche all’U.O. Formazione;

Art. 5

Per i corsi di formazione, organizzati dall'Azienda, la cui durata ricopre l'intera giornata, i dipendenti hanno diritto ad usufruire del ticket restaurant o del buono pasto per l'accesso alla mensa aziendale, ove esistente.

Per coloro che non usufruiscono del ticket restaurant, l'UO Formazione, prima dell'inizio delle lezioni, provvederà a raccogliere le prenotazioni per chi vorrà fruire del servizio mensa aziendale.

La stessa provvederà a comunicare all'U.O. Economato i nominativi, sia per la prenotazione del servizio mensa che per la trattenuta della relativa quota sullo stipendio

Art. 6

AI personale che partecipa ai corsi di formazione in regime di aggiornamento obbligatorio ed ECM, organizzati dall'Azienda autonomamente o in collaborazione con altre Aziende Sanitarie o Enti equiparati, ovvero nell'ambito di specifica programmazione regionale, vengono corrisposte le indennità previste dall’articolazione del turno ricoperto e non effettuato nelIe giornate per la frequenza del corso, di cui all'art. 44 del CCNL 94/97: indennità per turnisti su 24h; per turnisti su 12h, eventuale indennità di area critica ecc., nonché l'indennità di cui all'art. 27 del CCNL 02/05.

Art. 7

AI personale che osserva l'orario di lavoro ridotto, per part - time orizzontale sulla settimana, nel caso in cui partecipi a corsi di formazione di intera giornata, è riconosciuto un credito orario pari alla differenza tra le ore previste dal programma del corso e quelle ordinarie di servizio, che devono essere recuperate con modalità da concordarsi con il Coordinatore della
propria UO e/o struttura di appartenenza e comunque entro e non oltre i successivi 60 giorni a quello di effettuazione del corso;

La partecipazione ai corsi non è compatibile con il periodo di astensione dall'attività lavorativa del personale che osserva l'orario di lavoro ridotto per part-time verticale articolato sul mese ovvero sull'anno.

Il personale che osserva l'orario di lavoro ridotto per part-time verticale articolato sulla settimana può richiedere al Coordinatore della propria UO e/o struttura d’appartenenza di variare il nastro lavorativo settimanale facendo coincidere la giornata d'aggiornamento con la giornata di servizio, ovvero la possibilità di recupero come previsto al 1°comma del presente articolo.

Art. 8

Al personale che partecipa a corsi di formazione in regime di ECM e di aggiornamento obbligatorio, organizzati sul territorio dell'ASL, dall'Azienda o da altri Enti, compete il rimborso di biglietti acquistati per l'utilizzo del mezzo pubblico;

Qualora l'operatore utilizzi mezzi propri nulla è dovuto da parte dell'Azienda.

Il mezzo proprio è preventivamente autorizzato solo ed esclusivamente nei casi in cui sia proclamato uno sciopero dei mezzi pubblici coincidente con l'inizio ovvero con il termine della giornata di corso;

Al personale che partecipa a corsi di formazione in regime d'aggiornamento obbligatorio, espletati fuori del territorio dell'ASL se preventivamente autorizzato, compete il rimborso previsto dalla normativa che regola l'invio in missione e trasferta del personale;

Art. 9

L'attività formativa in ECM e aggiornamento obbligatorio deve essere sospesa in caso di proclamazione dello sciopero nazionale, regionale e/o aziendale per il personale del SSN, ovvero in caso di sciopero generale come per altro previsto e regolamentato dal vigente Codice Aziendale.

Art. 10

Non è consentita la partecipazione ai corsi di formazione in regime d'aggiornamento obbligatorio al personale assente per malattia o infortunio.

Al rientro in servizio il personale può chiedere di frequentare i corsi eventualmente già avviati, previa autorizzazione del responsabile dell’U.O. Formazione, per la valutazione della sussistenza della possibilità d'acquisizione dei crediti formativi. In caso contrario il dipendente dovrà essere inserito nel primo modulo utile.

Il dipendente in ferie può chiedere la partecipazione ai corsi obbligatori. In tal caso le ferie sono interrotte e la partecipazione al corso viene considerata attività di servizio.

Nel caso in cui il corso d'aggiornamento termini prima del periodo feriale autorizzato, il dipendente riprende la fruizione delle ferie fino e non oltre il termine precedentemente autorizzato, fermo restando che le ore relative alla frequenza del corso saranno conteggiate come recupero.

Art. 11

 

Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo d'acquisizione di crediti formativi ECM e
dell'Aggiornamento obbligatorio:

 

  • periodo di gravidanza e puerperio,
  • le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi comprese quelle previste per i dipendenti che fruiscono della Legge 104/92;
  • i distacchi per motivi sindacali;
  • Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla Legge24/12/1986, n, 958 e successive modificazioni per tutto il periodo in cui sono assoggettati alla predetta disposizione.
  • Nulla è dovuto dal singolo operatore in materia di ECM, nel caso in cui la programmazione annuale dell'Azienda per le attività di formazione non garantisca l'acquisizione almeno del numero minimo dei crediti ECM previsti per ciascun periodo di riferimento.

 E' altresì esonerato da tale obbligo il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero:

 

  • corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifiche laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3/11/99, n.509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4/1/2000; corso di formazione specifica in Medicina Generale di cui al Decreto Legislativo 17/8/1999 n. 368, emanato in attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al D.P.R. 28/7/2000n. 270; corsi di formazione e di aggiornamento professionali svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lattaia d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5/6/90 n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8/6/90 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza).
Art. 12

 L'Azienda conforma l'orario dei Corsi al fine di renderlo il più possibile compatibile con l'attuale organizzazione del lavoro (orario e turni), per meglio realizzare il disposto contrattuale che considera il lavoratore "in servizio a tutti gli effetti". Indicativamente tale orario dovrà strutturarsi
come segue: 8.30 -12.30/13.00 -14.00 - 17.00/18.00;

Non può partecipare al corso il dipendente che smonta dal turno notturno.

Art. 13

 
In applicazione ai dispos1i contrattuali e ai CIA 7.03.2005, gli operatori Coordinatori dei profili professionali e dell'Assistente Sociale nonché i Collaboratori Amministrativi (D/DS) e i Collaboratori Tecnici (D/DS), partecipano attivamente all'attività di formazione, aggiornamento ed ECM, rilevando il fabbisogno formativo, proponendo specifici interventi e programmi, partecipando all'attività di docenza e di tutoraggio.

Le attività inerenti la rilevazione del fabbisogno formativo e la successiva progettazione dei programmi di formazione si svolgono in orario di lavoro e di servizio.

Art. 14

Il seguente Accordo sarà recepito dell'Azienda con specifico atto deliberativo da adottarsi nella prima seduta utile dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre 15 giorni lavorativi entra in vigore il 3 Aprile 2006.

La UO Affari del personale in collaborazione con la U.O. Formazione provvede alla massima diffusione della presente intesa.

Il presente regolamento rimane vigente fino a nuovo accordo, ferma restando la facoltà di una delle parti di richiedere integrazioni e/o modifiche.

 


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