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Legge 210/1992: indennizzi

La Legge 210/1992 offre un indennizzo a favore dei soggetti contagiati da infezione da HIV o virus epatici a seguito di trasfusione o somministrazione di emoderivati o per esposizione professionale; indennizzo per danno permanente dovuto a somministrazione di vaccini obbligatori o assimilabili o contatto con soggetti sottoposti a vaccinazione.

Beneficiari

La legge 210/92 (art.1) prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati, che ne facciano richiesta.
Nel dettagli i beneficiari sono:

  1. persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psicofisica a seguito di:
    • vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria;
    • vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate per motivi di lavoro o per incarichi d'ufficio o per poter accedere ad uno stato estero;
    • vaccinazioni non obbligatorie ma effettuate in soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere;
    • vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3).
  2. persone non vaccinate che hanno riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica;
  3. persone contagiate da virus HIV o da virus dell'epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati, sia periodica (ad es. soggetti affetti da emofilia, talassemia, ecc.) sia occasionale (ad es. in occasione di intervento chirurgico, ecc.);
  4. personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l'infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l'indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti;
  5. persone che risultino contagiate da HIV o da epatiti virali dal proprio coniuge appartenente ad una delle categorie di persone sopra indicate e per le quali sia già stato riconosciuto il diritto all'indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione (art. 2, comma 7, L. 210/92);
  6. gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l'indennizzo. Agli eredi, in questo caso, compete la quota ereditaria, testamentaria o legittima, delle rate di indennizzo maturate dalla data di presentazione della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato;
  7. parenti aventi diritto (nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni), dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato. Gli aventi diritto possono optare fra un assegno reversibile per 15 anni o un assegno una tantum.

Benefici previsti

I benefici previsti dalla L. 210/92 e successive integrazioni e modificazioni sono:

  1. indennizzo vitalizio costituito da un assegno bimestrale erogato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della domanda, il cui ammontare varia secondo la gravità del danno e viene aggiornato annualmente in base al tasso di inflazione programmato (art.2, comma 1 e 2, L. 210/92). In ogni momento è possibile richiedere la revisione della categoria di danno per aggravamento della patologia per la quale si percepisce l'indennizzo (art. 6, L. 210/92).
    Il verbale della Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa (C.M.O.) esprime il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo la tabella A allegata al D.P.R. n.834/81 (art. 4 comma 4 L. 210/92). La suddetta tabella contiene 8 categorie (l'8ª categoria corrisponde alla lesione meno grave) cui corrispondono, per il 2020, questi importi mensili:
    8^ Categoria  = € 1.599,37
    7^ Categoria  = € 1.626,79
    6^ Categoria =  € 1.654,16
    5^ Categoria =  € 1.681,57
    4^ Categoria =  € 1.709,00
    3^ Categoria =  €1.736,36
    2^ Categoria =  €1.763,59
    1^ Categoria =  €1.791,01
  2. indennizzo aggiuntivo non superiore al 50% di quello previsto al punto 1) per le persone danneggiate, che avendo contratto più di una patologia determinante un esito invalidante distinto (doppia patologia), presentino domanda di doppia patologia (art. 2, comma 7, L. 210/92). Con decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della Sanità del 10/6/97, si dispone che all'indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno superiore va aggiunto il 50% dell'indennizzo corrispondente alla patologia ascritta alla categoria di danno inferiore.
  3. importo aggiuntivo una tantum nella misura del 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria, corrisposto su specifica domanda a coloro che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (art. 2, comma 2, L. 210/92).
  4. quota ereditaria agli eredi delle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda sino al giorno della morte (compreso) del danneggiato, nel caso in cui la domanda di indennizzo sia stata prodotta in vita dal danneggiato e la morte sia sopraggiunta prima dell'erogazione dell'indennizzo.
  5. assegno reversibile per 15 anni o assegno una tantum di € 77.468,53 ai parenti aventi diritto che ne facciano domanda, nel caso in cui la morte del danneggiato sia stata determinata dalle vaccinazioni o dalle patologie irreversibili previste nella L. 210/92.
  6. esenzione, solo dopo il riconoscimento del diritto all'indennizzo, dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta limitatamente alle prestazioni sanitarie per la diagnosi e la cura delle patologie previste dalla L. 210/92.

Domanda di indennizzo

La domanda di indennizzo va presentata dall'interessato, in carta semplice, alla ASL di residenza del danneggiato.
In caso di morte dovrà essere presentata presso l'ASL dell'ultima residenza del soggetto danneggiato deceduto (art.1 comma 3 della Legge 238/97 di modifica ed integrazione della L.210/92).
Per i cittadini residenti nel territorio di ASL3, la domanda deve essere presentata alla
ASL 3 Genovese – S.C. Medicina Legale - Referente Sanitario Dr.ssa Tiberia Boccardo, Via Camozzini 15 Voltri, Referente amministrativo Sig. Patrizia Lamanna, Via Camozzini 15 Voltri tel 010 849 9106
Per le persone che non hanno residenza in Italia viene considerata ASL di competenza quella a cui afferisce la struttura sanitaria presso la quale è avvenuta la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con sangue e derivati in occasione di servizio, la vaccinazione
I termini per la presentazione della domanda
I termini per la presentazione della domanda previsti dall'art. 3 della L. 210/92 sono i seguenti:

  • 3 anni, nei casi di vaccinazione o di epatite post-trasfusionale
  • 10 anni, nei casi di infezione da HIV.

I termini decorrono dal momento in cui la persona danneggiata è venuta a conoscenza del danno avuto.

Per le persone che hanno avuto danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/59, il termine è di 4 anni dal 20 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 362/99.

Come presentare la domanda di indennizzo
La domanda, firmata dal richiedente o, in caso di minori o di incapaci, da uno dei genitori o dal tutore, deve contenere i seguenti dati:

  • dati anagrafici e codice fiscale del danneggiato
  • dati anagrafici dell'eventuale rappresentante o rappresentanti (nel caso di minori o incapaci) o richiedente (in caso di morte del danneggiato)
  • indicazione del danno per il quale si chiede l'indennizzo (danno da vaccinazione / danno da epatite post-trasfusionale / infezione da HIV)
  • elenco della documentazione allegata
  • indirizzo al quale inviare ogni comunicazione e recapito telefonico

La domanda deve essere corredata dalla documentazione necessaria

  • documentazione da allegare alla domanda di Persona danneggiata in vita
  • documentazione da allegare alla domanda di Persona danneggiata deceduta

Retrodatazione
Solo le persone che a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psicofisica (art. 2, comma 2, Legge 210/92), oltre alla domanda ordinaria di indennizzo, possono presentare domanda per l'ottenimento di un importo aggiuntivo una tantum corrispondente al 30%, per ogni anno, dell'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge 210/92, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo.

Valutazione medico-legale

Di seguito all'istruttoria espletata dalla ASL e sulla base di dati oggettivi e documentati, la Commissione Medica Ospedaliera del Ministero della Difesa (C.M.O.) redige un verbale modello ML/V, che indica:

  • la composizione della commissione;
  • gli accertamenti eseguiti;
  • il giudizio diagnostico sulle infermità sulle patologie riscontrate con la data in cui si è manifestata la menomazione psico-fisica permanente;
  • il giudizio sanitario sul nesso causale;
  • il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità permanenti secondo la tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
  • il giudizio di tempestività di presentazione della domanda.

I punti fondamentali da osservare nel verbale

  1. esame clinico: nella anamnesi specifica viene fornita la data del manifestarsi della infermità e nel giudizio diagnostico viene indicata la patologia riscontrata;
  2. considerazioni medico-legali: vengono espresse le considerazioni sul nesso di causalità tra l'infermità e l'evento che ha causato il danno;
  3. quadro A/1: riporta il giudizio sul nesso di causalità (si/no) tra il tipo di evento che ha causato il danno (vaccinazione / trasfusione / contatto con sangue durante il servizio / somministrazione di emoderivati) e l'infermità riportata nel giudizio diagnostico, l'aggravamento / la doppia patologia / la morte;
  4. quadro A/2: riporta il giudizio di tempestività della domanda (si/no);
  5. quadro C: riporta il giudizio di gravità del danno, indicando la sua ascrivibilità tabellare dalla 1ª all'8ª categoria in ordine decrescente di gravità dell'infermità, fino alla non ascrivibilità nel caso in cui la Commissione Medica Ospedaliera rilevi che la menomazione non sia permanente o sia di modesta gravità e non raggiunga il minimo indennizzabile.

Normativa di riferimento

  • Legge 25 febbraio 1992, n. 210, così come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n 238 e dalla legge 14 ottobre 1999, n. 362. "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati".
  • Legge 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

Informazioni aggiuntive

  • Dipartimenti: Direzione sanitaria - prevenzione
  • Sedi territoriali: S.C. Medicina Legale - Direzione: Via Camozzini 15 Genova Voltri
  • Contatti:

    Struttura complessa Medicina legale – Segreteria Settore Legge 210/92
    Si occupa della fase istruttoria della pratica, della sua trasmissione alla Commissione Medica Ospedaliera e della notifica del verbale all'interessato.
    Provvede inoltre a ricevere i ricorsi avverso il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) e a notificarli al Ministero della Salute.
    La segreteria è aperta al pubblico, previo appuntamento, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
    Referente Sanitario: dott.ssa Tiberia Boccardo, piazza Odicini 4 nero - Genova Voltri tel. 010 849 8756 / 8750
    Referente Amministrativo: Gigliola Bruzzo, piazza ospedale Pastorino 3 - Genova Bolzaneto tel. 010 849 8936

Ultima modifica venerdì, 15 maggio 2020 15:32